7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/42 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)
(Causa T-341/13)
2013/C 260/76
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Groupe Léa Nature (Périgny, Francia) (rappresentanti: avv. S. Arnaud)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Debonaire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare la decisione R 203/2011- 1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 marzo 2013, notificata il 18 aprile 2013; |
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condannare la DEBONAIRE TRADING INTERNACIONAL LDA e l’UAMI alle spese da essi sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SO’BiO ētic» per prodotti delle classi 3, 24 e 25 — domanda di registrazione di marchio comunitario no6 827 281
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitari e del Regno Unito «SO… ?» e a. registrati per prodotti delle classi 3 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario per tutti i prodotti designati nelle classi 3 e 25
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) no207/2009 sul marchio comunitario.