25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz
(Causa C-299/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Parità di trattamento - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafo 2 - Prestazioni di assistenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 4 e 70 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante))
(2016/C 145/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
Convenuti: Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz
Dispositivo
L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.