19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/12 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen
(Causa C-139/14) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Voce doganale 2202 10 00 - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti - Voce doganale 2202 90 10 11 - Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati)
(2015/C 016/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Mineralquelle Zurzach AG
Convenuto: Hauptzollamt Singen
Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta pari al 12 %, rientra nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura.