30.6.2014
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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C 202/15
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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(Causa C-207/14)
2014/C 202/17
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Convenuti: Republika Slovenija — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Questioni pregiudiziali
1)
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Se occorra interpretare il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE (1) nel senso che per «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente»:
a)
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si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da diversi punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nell’ambito della stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione della nozione di «falda acquifera» e di «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE (2);
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b)
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si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da altri punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2009/60/CE, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera;
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c)
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si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE, a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza;
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d)
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si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE, a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera;
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2.
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Se, qualora non sia possibile rispondere affermativamente ad alcuna delle proposte di soluzione di cui alla prima questione, l’interpretazione della nozione «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» debba basarsi su circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza, il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera.
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(1) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
(2) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.