17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

(Causa C-410/14)

2014/C 409/41

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH

Resistente: DAK-Gesundheit

Interveniente: Kohlpharma GmbH

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva») ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

1)

Se la nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE non sia più soddisfatta quando le amministrazioni aggiudicatrici seguano procedure di ammissione con cui aggiudicano un appalto senza scegliere uno o più operatori economici (cd.«modello Open-House»);

2)

Qualora alla prima questione occorra rispondere che un appalto pubblico sia caratterizzato dalla scelta di uno o più operatori economici si pone la seguente questione: se l’elemento caratteristico della scelta di operatori economici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE alla luce dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE vada interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possano evitare di scegliere uno o più operatori economici durante la procedura di ammissione solo ove siano soddisfatti seguenti presupposti:

lo svolgimento di una procedura di ammissione viene pubblicata a livello europeo,

vengono stabilite regole univoche in merito alla stipula del contratto e all’adesione al contratto,

le condizioni contrattuali vengono stabilite in precedenza in modo tale che nessun operatore economico possa influenzare il contenuto del contratto,

agli operatori economici viene concesso il diritto di aderire al contatto in qualsiasi momento; e

le stipule dei contratti vengano pubblicate a livello europeo.


(1)  GU L 134, pag. 114.


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