9.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 81/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 28 novembre 2014 — Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione
(Causa C-546/14)
(2015/C 081/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Udine
Parte nella causa principale
Ricorrente: Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione
Questione pregiudiziale
Se i principi e le norme contenuti nell’art. 4, paragrafo 3, del TUE e nella direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, così come già interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia del 17.8.2008, in causa C-132/06, del 11.12.2008 in causa C-174/07 del 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un’interpretazione degli artt. 162 e 182 ter legge fall.) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’lVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito — sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del Tribunale — un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).