16.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 89/45 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2015 — Kakol/Commissione
(Cause riunite F-1/14 e F-48/14) (1)
((Funzione pubblica - Concorso - Concorso generale EPSO/AD/177/10 - Requisiti di ammissibilità - Non ammissione ad un concorso - Difetto di motivazione - Ammissione ad un concorso simile anteriore - Obbligo di specifica motivazione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 089/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente F. Frabetti, avvocato, in seguito R. Duta, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
F-1/14: La domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di non ammettere la ricorrente alla fase di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente.
F-48/14: La domanda, da un lato, di annullare la decisione del 14 febbraio 2014, con cui la commissione giudicatrice costituita nell’ambito del procedimento di selezione EU Careers EPSO/AD/177/10-AUDIT2013 ha confermato, a seguito di riesame, la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013 di non ammettere la ricorrente alla fase del centro di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente, e, dall’altro, se necessario, la domanda di annullare la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013.
Dispositivo
1) |
La causa F-1/14 è cancellata dal ruolo del Tribunale. |
2) |
La decisione del 14 febbraio 2014 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/177/10 di non ammettere la sig.ra Kakol al concorso EPSO/AD/177/10 è annullata. |
3) |
Il ricorso nella causa F-48/14 è respinto quanto al resto. |
4) |
Nella causa F-1/14, la Commissione europea si fa carico delle spese sostenute dalla sig.ra Kakol ed è condannata a sopportare le proprie spese. |
5) |
Nella causa F-48/14, la Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Kakol. |
(1) GU C 52 del 22.2.2014, pag. 54 e GU C 235 del 21.7.2015, pag. 35.