3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/38


Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Causa T-323/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Bankia - Marchio nazionale denominativo anteriore BANKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 363/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bankia (Valenza, Spagna) (rappresentante: F. De Barba, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Banco ActivoBank (Portugal), SA e la Bankia, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2) è annullata nella parte in cui ha accolto il ricorso della Banco ActivoBank (Portugal), SA, riguardante i «servizi immobiliari», oggetto della domanda di marchio comunitario e rientranti nella classe 36.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Bankia, SA e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


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