3.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/38 |
Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)
(Causa T-323/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Bankia - Marchio nazionale denominativo anteriore BANKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 363/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bankia (Valenza, Spagna) (rappresentante: F. De Barba, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbona, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Banco ActivoBank (Portugal), SA e la Bankia, SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2) è annullata nella parte in cui ha accolto il ricorso della Banco ActivoBank (Portugal), SA, riguardante i «servizi immobiliari», oggetto della domanda di marchio comunitario e rientranti nella classe 36. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Bankia, SA e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese. |