9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/33 |
Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate)
(Causa T-579/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivo di superficie - Applicazione di un motivo di superficie sulla confezione di un prodotto»])
(2017/C 006/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente G. Schneider e D. Walicka, successivamente Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1) è annullata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce». |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Birkenstock Sales GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO. L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese. |