14.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/47 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-66/14)
2014/C 112/60
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Isola di Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); e Fodya (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: P. Moser, Queen’s Counsel, e G. Martin, solicitor)
Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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adottare una misura di organizzazione del procedimento ordinando ai convenuti di produrre tutte le informazioni o prove che siano in loro possesso relative all’elenco dei ricorrenti; |
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condannare il Consiglio e/o la Commissione a risarcire ai ricorrenti il danno per le perdite materiali e non materiali subìte a causa dell’illegittima imposizione ai medesimi di sanzioni UE, a seguito dell’aggiunta (e del mantenimento fino al 2012) dei loro nominativi nell’allegato al regolamento del Consiglio n. 314/2004, disposta rispettivamente con la posizione comune del Consiglio 2009/68/PESC ed il regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, con la decisione del Consiglio 2010/92/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 173/2010, e con la decisione del Consiglio 2011/101/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011; |
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condannare i convenuti a corrispondere ai ricorrenti, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, sull’importo dovuto a questi ultimi, gli interessi composti al tasso Euribor + 2 % (o al diverso tasso che verrà stabilito); |
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condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di un’adeguata base giuridica per gli atti in questione, essendo questi stati adottati sulla sola base degli articoli 60 CE e 301 CE, i quali contengono esclusivamente disposizioni riferite a paesi terzi, e non a singoli e società private. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che gli atti in questione sono manifestamente errati in fatto, in quanto non dimostrano i forti legami al governo dello Zimbabwe o il supporto finanziario o di altro tipo fornito al regime; di conseguenza, non è stato soddisfatto l’onere della prova gravante sui convenuti ed il processo decisionale risulta illegittimo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti in questione violano le forme sostanziali, in quanto non è stata fornita alcuna motivazione o non sono stati esposti motivi sufficienti, ed è stata negata ai ricorrenti l’opportunità di essere sentiti e di rilasciare dichiarazioni a proprio discarico. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte degli atti in questione, dei principi fondamentali di diritto dell’Unione sanciti altresì dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto sono stati illegittimamente violati i diritti di proprietà dei ricorrenti. |