14.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal markkinaoikeus — Finlandia) — Viiniverla Oy /Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Causa C-75/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Articolo 16, lettera b) - Evocazione - Acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia e commercializzata con la denominazione «Verlados» - Indicazione geografica protetta «Calvados»))
(2016/C 098/20)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
markkinaoikeus
Parti
Ricorrente: Viiniverla Oy
Convenuto: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Dispositivo
1) |
L’articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dovendo quest’ultima nozione essere intesa come riferita a un consumatore europeo e non solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all’evocazione dell’indicazione geografica protetta. |
2) |
L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per valutare se la denominazione «Verlados» costituisca un’«evocazione», ai sensi di tale disposizione, dell’indicazione geografica protetta «Calvados», per prodotti analoghi, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione la similarità fonetica e visiva tra tali denominazioni nonché eventuali elementi che possano indicare se una tale similarità non sia frutto di circostanze fortuite, in modo da verificare che il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza del nome di un prodotto, è indotto a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta. |
3) |
L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di una denominazione qualificata come «evocazione», ai sensi di tale disposizione, di una indicazione geografica di cui all’allegato III di tale regolamento non può essere autorizzata, neanche qualora non sussista alcun rischio di confusione. |