9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/37 |
Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Biofa/Commissione
(Causa T-746/15) (1)
([«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 - Approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])
(2017/C 006/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biofa AG (Münsingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Stallberg e S. Knoblich, successivamente avv. C. Stallberg)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, G. von Rintelen e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301, pag. 42).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza d’intervento del Regno di Danimarca. |
3) |
La Biofa AG è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento. |