18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Causa C-348/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 12, 14, 31 e 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale - Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente))

(2017/C 309/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti

Ricorrente: Moussa Sacko

Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Dispositivo

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


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