14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-537/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/6/CE - Manipolazione del mercato - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Dispositivo
1) |
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva. |
2) |
Il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale. |