23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Procedimento instaurato da Doris Margret Lisette Mahnkopf
(Causa C-558/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Successioni e certificato successorio europeo - Ambito di applicazione - Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite))
(2018/C 142/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Doris Margret Lisette Mahnkopf
in presenza di: Sven Mahnkopf
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.