7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda
(Causa C-560/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenze esclusive - Articolo 22, punto 2 - Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro - Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro - Decisione dell’assemblea dei soci di una società che dispone il trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di tale società all’azionista di maggioranza della medesima e che fissa l’importo del corrispettivo che quest’ultimo deve versare loro - Procedimento giudiziario avente ad oggetto l’esame della congruità di tale corrispettivo))
(2018/C 161/10)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente: E.ON Czech Holding AG
Convenuti: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda
con l’intevento di: Jihočeská plynárenská, a.s.
Dispositivo
L’articolo 22, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto l’esame della congruità del corrispettivo che l’azionista principale di una società è tenuto a versare agli azionisti di minoranza della medesima in caso di trasferimento obbligatorio delle loro azioni a tale azionista principale, rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio tale società ha sede.