17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/8 |
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 dall’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015, cause riunite T-233/11 e T-262/11, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione
(Causa C-100/16 P)
(2016/C 175/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (rappresentanti: V. Christianos, I. Soufleros, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015 nelle cause riunite T-233/11 e T-262/11 e rinviare la causa al Tribunale per la decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La sentenza impugnata ha dichiarato che tutte le condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatte riguardo a due misure di aiuto di Stato; la prima misura di aiuto di Stato riguarda la vendita delle mine di Kassandra alla ricorrente ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. La seconda misura riguarda l’esenzione dall’imposta relativa al valore fondiario delle mine. |
2. |
La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione: due relativi alla prima misura di aiuto di Stato ed uno relativo alla seconda misura di aiuto di Stato. In particolare:
|