17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2016 — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
(Causa C-161/16)
(2016/C 175/15)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Attunda tingsrätt
Parti
Ricorrente: Airhelp Ltd
Resistente: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 2, lettera g), e 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (1), debbano essere interpretati nel senso che sia necessario che il passeggero possieda la conferma della prenotazione di un posto (vale a dire il diritto di ottenere il proprio posto nell'aeromobile) oppure sia sufficiente che il passeggero abbia ricevuto il titolo di viaggio sull’aeromobile (vale a dire il diritto di essere trasportato nell'aeromobile) perché il risarcimento possa essere pagato. |
2) |
Se il biglietto a tariffa ridotta per un minore che non dispone del proprio posto nel volo, ma che vola in compagnia di un altro passeggero, debba essere considerato direttamente o indirettamente accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).