5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 30 maggio 2016 — António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Causa C-306/16)
(2016/C 326/19)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Ricorrente: António Fernando Maio Marques da Rosa
Convenuta: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE (1) del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un’attività continuata per 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi. |
2) |
Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l’interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i periodi di riposo settimanale cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare per 10 giorni consecutivi (per esempio, dal mercoledì di una settimana, preceduto dal periodo di riposo il lunedì e il martedì, fino al venerdì della settimana successiva, seguito da riposo il sabato e la domenica). |
3) |
Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un’interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell’ambito di un determinato periodo di 7 giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell’ambito del periodo di 7 giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato. |
4) |
Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni, tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, l’interpretazione secondo cui un lavoratore, invece di beneficiare di un periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono 11 ore di riposo giornaliero) nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, possa beneficiare di due periodi, consecutivi o meno, di 24 ore di riposo ininterrotto in uno qualsiasi dei 4 giorni di calendario nell’ambito di un periodo di riferimento di 14 giorni di calendario. |
(1) Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).
(2) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).