10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 luglio 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-383/16)

(2016/C 371/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Vion Livestock BV

Resistente: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1/2005 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (…), in combinato disposto con le disposizioni sul giornale di viaggio, di cui all’allegato II di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi, in caso di un trasporto di animali verso un paese terzo, impongono all’organizzatore del trasporto e/o al detentore degli animali l’obbligo di tenere il giornale di viaggio sino al luogo di destinazione in detto paese terzo.

2)

Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 (2) della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (…), in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se il giornale di viaggio non è stato tenuto sino al luogo di destinazione nel paese terzo, in quanto il trasportatore ha soddisfatto l’obbligo, imposto all’allegato II, punto 7, del regolamento n. 1/2005, di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita.

3)

Se gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se l’esportatore non è in grado di provare di aver soddisfatto le condizioni di cui al regolamento n. 1/2005, nella situazione in cui il veterinario, nell’ambito dei controlli che è chiamato ad effettuare nel paese terzo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010, non possa verificare se le informazioni sullo schema di viaggio (il giornale di viaggio) siano soddisfacenti, vale a dire conformi al regolamento n. 1/2005 (e pertanto non possa neppure dichiarare che il risultato dei controlli è soddisfacente), in quanto il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita.


(1)  GU 2005, L 3, pag. 1.

(2)  GU 2010, L 245, pag. 16.


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