3.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/10 |
Impugnazione proposta il 22 luglio 2016 dall’Holistic Innovation Institute, SLU avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, causa T-468/14, Holistic Innovation Institute/Commissione
(Causa C-411/16 P)
(2016/C 364/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, nella causa T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione, nei limiti in cui dichiara che il ricorso di annullamento avverso la decisione ARES (2014) 710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, di escludere la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION, è stato presentato tardivamente dinanzi al Tribunale. |
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rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento proposto dalla Holistic Innovation Institute, SLU avverso la decisione ARES(2014)710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, di escludere la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION. |
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annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016, nella causa T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione, nei limiti in cui respinge il ricorso diretto al risarcimento del danno e, per contro, dichiarare che la Commissione è tenuta a risarcire la ricorrente nei termini indicati nel ricorso, oppure, in caso di accoglimento dei due precedenti capi delle conclusioni, rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente sul ricorso della ricorrente diretto al risarcimento del danno. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata non afferma che l’originale della domanda di annullamento della decisione impugnata, ricevuta nella Cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014 (punto 29 della sentenza impugnata), è stato inviato il 2 giugno 2014 da Pozuelo de Alarcón (Madrid), dove è situata la sede sociale della ricorrente, a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno. |
2. |
Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto, da un lato, afferma che l’originale della domanda non portava la firma autografa dell’avvocato, bensì una copia della stessa (punto 30), e, dall’altro, nega ogni efficacia giuridica all’originale della domanda firmato dall’avvocato per mezzo di un certificato digitale (punto 35). |
3. |
Errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere che la domanda di annullamento della ricorrente fosse stata proposta oltre il termine (punti 29, 34 e35), viola il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inteso alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’interpretazione del citato articolo 6, paragrafo 1. |
4. |
La sentenza impugnata è viziata da errore di diritto in quanto respinge, ai punti 55, 59, 63 e 64 (in relazione ai danni economici) e ai punti 77 e 84 (in relazione ai danni morali) la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del danno. |