27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/34 |
Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Commissione
(Causa T-207/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Atti mai adottati - Domanda di non luogo a statuire - Domanda di interpretazione del ricorso come diretto contro un atto diverso dagli atti impugnati - Rigetto - Manifesta irricevibilità»))
(2017/C 402/45)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e A. Katsimerou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento di un’asserita decisione di esclusione del ricorrente e di un’asserita decisione di registrazione e di attivazione dell’avviso di esclusione del ricorrente nel Sistema di allarme rapido (SAP) o nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione (EDES).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese nel procedimento principale e nel procedimento sommario, i due terzi delle spese sostenute dall’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis nei procedimenti suddetti. |
3) |
L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis sopporterà un terzo delle proprie spese in tali procedimenti. |