4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/34 |
Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione
(Causa T-41/16)
(2016/C 118/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cipro), Animal Breeders Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia) e Fatma Garanti (Güzelyurt, Cipro) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel e E. Bertolotto, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione Ares(2015)5171539 del 18 novembre 2015 e la decisione della Commissione Ares(2016)220922 del 15 gennaio 2016 con riferimento ai procedimenti di opposizione relativi alla domanda di registrazione del «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» (HALLOUMI)/«HELLIM» (ΠΟΠ) (CY-PDO-0005-01243); |
— |
dichiarare l’illegittimità degli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la loro inapplicabilità nel presente procedimento, in quanto essi non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto escludono le ricorrenti dal procedimento di registrazione del Halloumi/Hellim come designazione di origine protetta nell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto violano il principio della parità di trattamento e di non discriminazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) sarebbero illegittimi e dovrebbero essere dichiarati inapplicabili in quanto non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti. |
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).