8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/25 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Tarmac Trading/Commissione
(Causa T-267/16)
(2016/C 287/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tarmac Trading Ltd. (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: D. Anderson e P. Halford, Solicitors, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE) 2016/288 della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) — Tassa sugli aggregati — e, in particolare, i considerando 625, 626, 629 e 630 e gli articoli 5 e 7 di tale decisione impugnata — per la parte in cui:
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e/o su un errore manifesto di valutazione nell’individuazione dei beneficiari e nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare. Secondo la ricorrente, poiché la decisione impugnata individua i produttori di scisto quali unici beneficiari dell’aiuto illegittimo e non impone al Regno Unito di ridurre l’importo che deve essere recuperato presso gli stessi nella misura in cui essi hanno fatto gravare il beneficio dell’esenzione sullo scisto sui loro clienti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione. La ricorrente sostiene che il recupero, a essa imposto, dell’intero importo della tassa sugli aggregati non versata, relativamente allo scisto dalla stessa utilizzato, sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi vantaggio finanziario derivante dall’aiuto messo a sua disposizione, con conseguente violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. La ricorrente ha trasferito l’intero beneficio dell’esenzione dall’AGL ai suoi clienti e le sarebbe impossibile, in concreto, recuperare retroattivamente presso i suoi clienti detta AGL non versata. |