8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/25


Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Tarmac Trading/Commissione

(Causa T-267/16)

(2016/C 287/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tarmac Trading Ltd. (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: D. Anderson e P. Halford, Solicitors, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2016/288 della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) — Tassa sugli aggregati — e, in particolare, i considerando 625, 626, 629 e 630 e gli articoli 5 e 7 di tale decisione impugnata — per la parte in cui:

definisce quali unici beneficiari dell’aiuto illegittimo le società che hanno prodotto scisto e prodotti composti principalmente da scisto tra il 1o aprile 2002 e la data della decisione (in prosieguo: i «produttori di scisto»); e

precisa che l’importo dell’aiuto deve essere recuperato presso i soli produttori di scisto, dispone il recupero, presso detti produttori, dell’intero importo della tassa sugli aggregati (in prosieguo: l’«AGL») alla quale sono state applicate le esenzioni illegittime e non impone al governo del Regno Unito di ridurre l’importo da recuperare nella misura in cui i produttori di scisto hanno fatto gravare il beneficio di tali esenzioni sui loro clienti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e/o su un errore manifesto di valutazione nell’individuazione dei beneficiari e nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare.

Secondo la ricorrente, poiché la decisione impugnata individua i produttori di scisto quali unici beneficiari dell’aiuto illegittimo e non impone al Regno Unito di ridurre l’importo che deve essere recuperato presso gli stessi nella misura in cui essi hanno fatto gravare il beneficio dell’esenzione sullo scisto sui loro clienti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente fa presente che la giurisprudenza del Tribunale, nella causa Salzgitter/Commissione (T-308/00 RENV, EU:T:2013:30), ha stabilito che il recupero deve limitarsi ai vantaggi finanziari che effettivamente discendono dall’attribuzione degli aiuti al beneficiario, e dev’essere proporzionale a questi ultimi. Inoltre, la ricorrente segnala che le sentenze Aer Lingus/Commissione (T-473/12, EU:T:2015:78) e Ryanair/Commissione (T-500/12, EU:T:2015:73) stabiliscono che, nel caso di un aiuto consistente nella riduzione di un’imposta indiretta applicata al consumo di un bene o servizio determinato e destinata ad essere trasferita da un’impresa ai suoi clienti, e qualora il vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’imposta ridotta possa anche essere stato trasferito ai suoi clienti, l’importo dell’aiuto che deve essere recuperato presso l’impresa è solo il vantaggio effettivamente conseguito e mantenuto dall’impresa stessa.

La ricorrente sostiene altresì che l’AGL è un’imposta indiretta applicata sul consumo di aggregati e destinata (dal governo del Regno Unito) ad essere trasferita dalle imprese, che estraggono e sfruttano commercialmente gli aggregati, ai loro clienti. Il vantaggio economico derivante dalle esenzioni sullo scisto, secondo la ricorrente, potrebbe essere stato — e in effetti è stato — trasferito dai produttori di scisto (compresa la ricorrente) sotto forma di prezzi di vendita meno elevati.

La ricorrente sostiene inoltre che, per la stessa ragione, il recupero dell’intero importo della tassa sugli aggregati non versata non potrebbe garantire il ripristino dello status quo ante e rischierebbe di creare ulteriori distorsioni della concorrenza, in quanto potrebbe portare al recupero presso i produttori di scisto (compresa la ricorrente) di un importo maggiore rispetto al vantaggio di cui essi hanno effettivamente beneficiato.

Di conseguenza, secondo la ricorrente, conformemente alle sentenze Aer Lingus/Commissione (T-473/12, EU:T:2015:78) e Ryanair/Commissione (T-500/12, EU:T:2015:73), l’unico aiuto che deve essere recuperato presso i produttori di scisto è il vantaggio effettivamente ottenuto e mantenuto dagli stessi.

Infine, la ricorrente sostiene che, atteso che la decisione impugnata dispone il recupero presso i produttori di scisto dell’intero importo dell’AGL da cui essi sono stati esentati in base alle esenzioni sullo scisto, senza alcuna riduzione che tenga conto del beneficio fatto gravare dai produttori di scisto sui loro clienti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, ha applicato erroneamente l’articolo 108 TFUE e/o l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1) e/o è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione.

La ricorrente sostiene che il recupero, a essa imposto, dell’intero importo della tassa sugli aggregati non versata, relativamente allo scisto dalla stessa utilizzato, sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi vantaggio finanziario derivante dall’aiuto messo a sua disposizione, con conseguente violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. La ricorrente ha trasferito l’intero beneficio dell’esenzione dall’AGL ai suoi clienti e le sarebbe impossibile, in concreto, recuperare retroattivamente presso i suoi clienti detta AGL non versata.


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