10.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/22 |
Impugnazione proposta il 10 agosto 2016 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV, CC/Parlamento
(Causa T-446/16 P)
(2016/C 371/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
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annullare di conseguenza la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV (CC/Parlamento europeo), fatto salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese; |
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per l’effetto, riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Parlamento europeo per gli errori in cui è incorso nel gestire l’elenco dei candidati idonei in cui è inserita la ricorrente e l’obbligo di risarcire il conseguente danno; |
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statuire dunque conformemente alla conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado, |
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di conseguenza, dichiarare quanto segue:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’eccezione di irricevibilità dei nuovi elementi di prova;
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’assenza di qualificazione giuridica e di motivazione della decisione del segretario generale del 19 maggio 2005 e sulla violazione della sentenza di annullamento del Tribunale dell’Unione europea;
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3. |
Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti circa la corrispondenza dell’EPSO. |
4. |
Quarto motivo, vertente sullo snaturamento della lettera del 15 ottobre 2007 del Parlamento riguardo all’affermazione che la ricorrente sarebbe stata informata della distruzione del fascicolo di concorso ad essa relativo. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto riguardante la qualificazione giuridica della decisione del presidente del Parlamento europeo del 25 febbraio 2003. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione della sentenza di annullamento relativamente al calcolo del danno. |