10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/22


Impugnazione proposta il 10 agosto 2016 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV, CC/Parlamento

(Causa T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare di conseguenza la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV (CC/Parlamento europeo), fatto salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese;

per l’effetto, riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Parlamento europeo per gli errori in cui è incorso nel gestire l’elenco dei candidati idonei in cui è inserita la ricorrente e l’obbligo di risarcire il conseguente danno;

statuire dunque conformemente alla conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado,

di conseguenza, dichiarare quanto segue:

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016 nella causa F-9/12 RENV (CC/Parlamento europeo) è annullata, fatto salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese.

Il Parlamento europeo è condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di EUR 749 449,30 a titolo di risarcimento del danno materiale, valutato per il periodo dicembre 2003–dicembre 2011, oltre ai contributi pensionistici, e per il periodo successivo sino all’età legale della pensione di vecchiaia, il pagamento mensile degli importi netti corrispondenti alle retribuzioni mensili stabilite per i funzionari di grado AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario dello stesso grado, oltre ai corrispondenti contributi pensionistici e ai contributi per la cassa malattia, il tutto maggiorato degli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti.

Inoltre, il Parlamento europeo è condannato a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 70 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’eccezione di irricevibilità dei nuovi elementi di prova;

snaturamento dei fatti, assenza di motivazione, violazione del principio di imparzialità e del diritto a un equo processo (articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e snaturamento dei fatti riguardo alla presunta tardività della presentazione dei nuovi elementi di prova;

omesso riconoscimento della violazione del dovere di trasparenza e di leale cooperazione del Parlamento nei confronti del Tribunale;

errore manifesto di valutazione riguardo alla modifica apportata alla numerazione dell’elenco dei candidati idonei da EUR/A/151/98 in EUR/A/151.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’assenza di qualificazione giuridica e di motivazione della decisione del segretario generale del 19 maggio 2005 e sulla violazione della sentenza di annullamento del Tribunale dell’Unione europea;

assenza di qualificazione giuridica della decisione del segretario generale del 19 maggio 2005;

violazione della sentenza di annullamento T-457/13 P.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti circa la corrispondenza dell’EPSO.

4.

Quarto motivo, vertente sullo snaturamento della lettera del 15 ottobre 2007 del Parlamento riguardo all’affermazione che la ricorrente sarebbe stata informata della distruzione del fascicolo di concorso ad essa relativo.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto riguardante la qualificazione giuridica della decisione del presidente del Parlamento europeo del 25 febbraio 2003.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione della sentenza di annullamento relativamente al calcolo del danno.


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