31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/51 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.
(Causa T-625/16)
(2016/C 402/61)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e che impone alla stessa un onere amministrativo; |
— |
annullare la fattura n. 10058238 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, di importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla ricorrente e la tariffa applicabile alle grandi imprese, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA; |
— |
annullare la fattura n. 10058239 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, recante fissazione dell’importo dell’onere amministrativo, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA; |
— |
annullare la decisione n. 14/2015, (MB/43/2014) ME (2016) 2851, del consiglio d’amministrazione dell’ECHA, del 4 giugno 2015; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento
|
5. |
Quinto motivo, concernente l’annullamento delle fatture emesse sulla base della decisione impugnata
|