9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione
(Causa T-749/16)
(2017/C 006/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Stemcor London Ltd (Londra, Regno Unito), Samac Steel Supplies Ltd (Londra) (rappresentanti: F. Di Gianni e C. Van Hemelrijck, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, (GU 2016, L 210, pag. 27), e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione e l’applicazione della condizione dell’«importatore informato» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione della condizione del «sostanziale aumento delle importazioni» era erroneamente basata su un periodo compreso tra il primo mese completo successivo alla pubblicazione dell’apertura dell’inchiesta nella Gazzetta ufficiale e l’ultimo mese completo precedente all’istituzione delle misure provvisorie. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione su cui si fonda il regolamento controverso rispetto alla condizione della «grave compromissione dell'effetto riparatore [del dazio]» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.
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