14.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 269/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Hochtief AG/Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest, Ungheria)
(Causa C-300/17)
(2017/C 269/06)
Lingua processuale:l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria (Corte Suprema, Ungheria)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hochtief AG
Resistente: Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest, Ungheria)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia contraria al diritto dell’Unione la norma processuale di uno Stato membro che subordini la facoltà di presentare qualsiasi domanda civile fondata sulla violazione di una norma in materia di appalti pubblici alla condizione che la Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici o un giudice — adito del ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici — dichiari definitivamente la sussistenza della violazione della norma. |
2) |
Se la norma di uno Stato membro che prevede, quale condizione preliminare per poter presentare una domanda di risarcimento danni, che la Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici o un giudice — adito del ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici — dichiari definitivamente la violazione della norma, possa essere sostituita con altra conforme al diritto dell’Unione. Vale a dire, se esista la possibilità che il danneggiato dimostri con altri mezzi la violazione della norma. |
3) |
Se, nel contesto di una controversia volta ad ottenere un risarcimento dei danni, sia contraria al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di effettività e di equivalenza, o possa pregiudicare tale diritto e tali principi, la norma processuale di uno Stato membro che consenta di impugnare in giudizio una decisione amministrativa esclusivamente sulla base dei motivi di diritto dedotti nel procedimento dinanzi alla Commissione arbitrale in materia di appalti pubblici, anche laddove il danneggiato, a fondamento della dedotta violazione della norma, possa solo far valere l’illegittimità della sua esclusione basata sull’esistenza di un conflitto d’interessi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale da provocare la sua esclusione dal procedimento di aggiudicazione dell’appalto pubblico per altra causa, prevista dalle norme stesse della procedura negoziata, cioè la modifica della sua candidatura. |