27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 21 agosto 2017 — Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Causa C-511/17)

(2017/C 402/12)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Lintner Györgyné

Convenuta: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva concernente le clausole abusive (1) vada interpretato — anche in considerazione della normativa nazionale relativa alla rappresentanza processuale obbligatoria— nel senso che occorra esaminare individualmente ogni clausola contrattuale nella prospettiva della possibilità di considerarla abusiva, indipendentemente dalla circostanza che sia effettivamente necessario un esame del combinato disposto delle clausole del contratto per statuire in ordine alla richiesta formulata nella domanda.

2)

Se invece, in senso opposto a quanto si espone nella prima questione, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva concernente le clausole abusive vada interpretato nel senso che occorre esaminare tutte le altre clausole del contratto per concludere che la clausola sulla quale si fonda la domanda è abusiva.

3)

Nell’ipotesi di risposta affermativa alla seconda questione, se da ciò consegua che, per poter determinare il carattere abusivo della clausola in parola, occorra l’esame complessivo del contratto, sicché il carattere abusivo di ciascuno degli elementi del contratto va esaminato autonomamente e indipendentemente dalla clausola impugnata nella domanda.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29; rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13).


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