26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/16


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commissione europea

(Causa C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, A. Demeneix, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 Ottobre 2017, nella causa T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commissione, respingere il ricorso in primo grado, e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

oppure, in subordine,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame e riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017, nella causa T-435/15. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (1) della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, nella parte in cui riguarda la Kolachi Raj.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un unico motivo.

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia interpretato in maniera erronea l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. In primo luogo, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ripreso le regole relative all’origine nell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base e nell’interpretazione del termine «from» (proveniente) impiegato nel suo articolo 13, paragrafo 2, lettera b). In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente posto restrizioni riguardo agli elementi di prova di cui la Commissione avrebbe potuto avvalersi per dimostrare che i pezzi provenivano («from») dal paese soggetto alle misure antidumping. La Commissione ritiene che l'interpretazione adottata dal Tribunale non sia conforme al testo, al contesto e alla finalità dell’articolo 13 del regolamento di base, né alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulle misure di antielusione.


(1)  GU 2015, L 122, pag. 4.


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