6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/35 |
Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Del Valle Ruiz e altri/Commissione e CRU
(Causa T-510/17)
(2017/C 374/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e 41 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Saini, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Boynton, solicitor)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare, in primo luogo, la decisione del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A., e, in secondo luogo, la decisione della Commissione (UE) 2017/1246 (1), nonché dichiarare illegittimi gli articoli 18 e 22 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2); |
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condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui l’articolo 18 del regolamento SRM (Single Resolution Mechanism — meccanismo di risoluzione unico) è illegittimo, in quanto il procedimento ivi previsto non fornisce ai soggetti interessati la possibilità di essere sentiti e non consente il controllo giudiziario, in violazione (a) degli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta UE) e (b) del principio di proporzionalità. |
2. |
Secondo motivo, in base al quale, a prescindere dal fatto che l’articolo 18 del regolamento SRM sia illegittimo, la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate hanno violato gli articoli 41, 47 e 48 della Carta UE. |
3. |
Terzo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato, senza giustificazione o proporzione, il diritto di proprietà dei ricorrenti. |
4. |
Quarto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 20 del regolamento SRM, per non aver effettuato una valutazione adeguata e indipendente prima di adottare la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni preliminari di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), erano soddisfatte. |
6. |
Sesto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni per l’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti erano soddisfatte. |
7. |
Settimo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato un requisito processuale fondamentale, per non aver adeguatamente motivato la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate. |
8. |
Ottavo motivo, in base al quale, scegliendo lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, il Comitato di risoluzione unico e la Commissione non hanno rispettato (a) il principio di proporzionalità e (b) il legittimo affidamento dei ricorrenti, per essersi discostati dal programma di risoluzione senza alcuna giustificazione. |
9. |
Nono motivo, secondo cui gli articoli 18 e 22 del regolamento SRM hanno violato i principi relativi alla delega di poteri. |
(1) Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).