201807200592013202018/C 276/192572018CJC27620180806IT01ITINFO_JUDICIAL20180413131311

Causa C-257/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-257/18)

2018/C 276/19Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: M. Güler

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questioni pregiudiziali

1)

Se un cittadino turco, che ha avuto accesso al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato membro senza rinunciare alla sua cittadinanza turca e che successivamente ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza del suddetto Stato membro ospitante, e pertanto alla cittadinanza dell’Unione, possa invocare l’articolo 6 della decisione 3/80 ( 1 ) per sottrarsi all’applicazione del requisito della residenza di cui alla legge TW ( 2 ).

2)

In caso di risposta affermativa, in quale momento siffatto cittadino turco debba soddisfare il requisito di non essere cittadino dell’Unione per ricavare diritti dall’articolo 6 della decisione 3/80: se già al momento della partenza dallo Stato membro ospitante oppure soltanto a partire dal momento successivo in cui dovrebbe essere erogata la prestazione esportabile all’estero.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 debba essere interpretato nel senso che a un cittadino turco, il quale, al momento del ritorno in Turchia, possedeva ancora la cittadinanza di uno Stato membro, ma che in un momento successivo ha rinunciato volontariamente a quest’ultima, non possa essere negato, a partire da quest’ultimo momento, il diritto a una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, volta a garantire un reddito al livello del minimo sociale nello Stato membro di cui trattasi, per il solo motivo che egli risiede in Turchia, anche se, sino al momento della sua partenza dallo Stato membro di cui trattasi, egli non aveva diritto a ricevere quest’ultima prestazione speciale perché in quel momento non erano ancora soddisfatte le condizioni per il riconoscimento.


( 1 ) Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

( 2 ) Legge del 6 novembre 1986 recante concessione di supplementi al minimo socialmente rilevante per gli aventi diritto alle prestazioni in base alle seguenti leggi «Werkloosheidswet, Ziektewet, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering e Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» (Toeslagenwet o TW).

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