30.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 152/50 |
Ricorso proposto il 28 Febbraio 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commissione
(Causa T-141/18)
(2018/C 152/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deichmann-Shoes UK Ltd (Leicestershire, Regno Unito) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e |
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condannare la Commissione a sostenere le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui, essendo sprovvisto di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 (1) della Commissione viola il principio di attribuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2 TUE e, in ogni caso, il principio dell’equilibrio istituzionale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE. |
2. |
Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 266 TFUE. |
3. |
Terzo motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 (2) del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (3) del Consiglio», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036 (4), ed il principio della certezza del diritto (non retroattività). |
4. |
Quarto motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1036. In ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo concludere che l’istituzione del dazio antidumping fosse nell’interesse dell’Unione. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui, adottando un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30)
(2) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1)
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1)
(4) Regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)