5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/48 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Dickmanns / EUIPO
(Causa T-538/18)
(2018/C 399/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’atto dell’EUIPO, comunicato con lettera del 14 dicembre 2017, con cui tale Ufficio stabilisce che il contratto della ricorrente come agente temporaneo presso l’EUIPO avrebbe avuto termine il 30 giugno 2018 e, per quanto necessario, annullare anche gli atti dell’EUIPO comunicati con lettere del 23 novembre 2013 e del 4 giugno 2014; |
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condannare l’EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell’EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni. |
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condannare l’EUIPO alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte dell’Ufficio, violazione di principi di non discriminazione e della parità di trattamento, violazione del divieto di arbitrarietà La ricorrente contesta che l’EUIPO avrebbe illegittimamente omesso di esercitare la propria discrezionalità nel senso di prorogare una seconda volta il contratto di servizio della ricorrente, a norma dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’UE (in prosieguo: «RAA»), o comunque non l’avrebbe esercitata entro un limite temporale adeguato precedente la scadenza del contratto di servizio. |
2. |
Violazione delle linee guida per la proroga dei contratti a termine degli agenti temporanei (in prosieguo: le «linee guida»), violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di discriminazione e del principio della parità di trattamento, nonché del principio secondo cui la risoluzione del contratto di un agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), e lettera f) del RAA, richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») e violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (1), relativa all’accordo quadro [(in particolare il suo articolo 1, lettera b), e 5, paragrafo 1)], nonché l’articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL. La ricorrente ritiene che la «clausola risolutiva» contenuta nel suo contratto non avrebbe più dovuto essere considerata applicabile dopo l’adozione delle linee guida, in quanto queste ultime avrebbero rappresentato, a partire dalla loro introduzione, il valido modo di procedere dell’EUIPO con riferimento alla proroga dei contratti a termine, escludendo quindi l’applicazione della «clausola risolutiva» in parola. La ricorrente contesta inoltre che la causa giustificativa per porre a termine il suo contratto avrebbe dovuto riflettere la natura, del posto di cui trattasi dal punto di vista della normativa di bilancio. |
3. |
Violazione delle linee guida, che costituirebbe anch’essa un errore essenziale di procedura, nonché violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento, nonché del principio di buona amministrazione e dell’economicità della gestione del bilancio, del diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento che gli arrechi pregiudizio [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta], del principio di sollecitudine dell’Ufficio e dell’obbligo di tenere conto degli interessi legittimi della ricorrente, manifesti errori di valutazione nella ponderazione degli interessi della ricorrente rispetto all’interesse del servizio, violazione del divieto di arbitrarietà. |
4. |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda e terza frase del RAA, nonché del divieto della successione di più contratti di lavoro La ricorrente sostiene al riguardo che l’EUIPO — evidentemente per evitare le conseguenze giuridiche dell’articolo 8, paragrafo 1, terza frase, del RAA — avrebbe concluso con essa un serie di contratti di assunzione a norma dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 2, lettera a) del RAA, in successione, sebbene alla ricorrente non venissero, di volta in volta, assegnate mansioni diverse. Pertanto, il primo contratto della ricorrente avrebbe una valenza a tempo indeterminato, senza clausola risolutiva. |
5. |
Illegittimo mantenimento della clausola risolutiva nell’ambito del protocollo di reinserimento e violazione del legittimo affidamento, degli interessi legittimi della ricorrente e del dovere di sollecitudine attraverso l’applicazione della clausola Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente asserisce che l’EUIPO non avrebbe più potuto applicare la clausola risolutiva dopo il lungo periodo di tempo decorso dalla sua sottoscrizione avvenuta nel 2005. |
6. |
Violazione del legittimo affidamento della ricorrente, del dovere di sollecitudine dell’Ufficio nei suoi confronti, omessa considerazione dei suoi interessi legittimi ed errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio Con il sesto motivo la ricorrente rileva che la decisione dell’EUIPO di non concederle una proroga del suo contratto di servizio viola il legittimo affidamento della ricorrente, il dovere di sollecitudine nei suoi confronti, nonché gli interessi legittimi di quest’ultima. Al contempo, alla luce delle ottime prestazioni della ricorrente, si configurerebbe anche un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio. |
7. |
Violazione della disciplina della clausola risolutiva di cui all’articolo 5 del contratto di servizio della ricorrente Nell’ambito del settimo motivo, la ricorrente afferma che l’EUIPO, nell’avvalersi della clausola risolutiva, avrebbe erroneamente applicato l’articolo 47, lettera B, punto ii), del RAA, in luogo — come stabilito nella clausola risolutiva — dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA e, quindi, il termine di preavviso avrebbe dovuto essere di 10 mesi e non limitato ai 6 mesi stabiliti dall’EUIPO. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).