30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour administrative — Lussemburgo) — État luxembourgeois / B (C-245/19), e État luxembourgeois / B, C, D, F. C. (C-246/19)

(Cause riunite C-245/19 e C-246/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/16/UE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Articoli 1 e 5 - Ingiunzione di comunicare informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell’autorità competente di un altro Stato membro - Persona detentrice delle informazioni di cui l’autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione - Contribuente oggetto dell’indagine da cui trae origine la richiesta dell’autorità competente del secondo Stato membro - Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici - Tutela giurisdizionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazione - Base giuridica - Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo - Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione - Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione - Lotta all’evasione e all’elusione fiscali internazionali - Proporzionalità - Carattere «prevedibilmente pertinente» delle informazioni su cui verte l’ingiunzione di comunicazione - Sindacato giurisdizionale - Portata - Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione)

(2020/C 414/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: État luxembourgeois (C-245/19), (C-246/19)

Convenuti: B (C-245/19), B, C, D, F. C. (C-246/19)

Con l’intervento di: A (C-246/19)

Dispositivo

1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso:

che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l’autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall’autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e

che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l’indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l’autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall’autorità competente di un altro Stato membro, dev’essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l’identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell’indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l’indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l’indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


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