15.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) / Hessischer Rundfunk

(Cause riunite C-422/19 e C-423/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica economica e monetaria - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE - Politica monetaria - Competenza esclusiva dell’Unione - Articolo 128, paragrafo 1, TFUE - Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea - Articolo 16, primo comma - Nozione di «corso legale» - Effetti - Obbligo di accettare banconote in euro - Regolamento (CE) n. 974/98 - Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro - Presupposti - Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico)

(2021/C 88/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)

Convenuto: Hessischer Rundfunk

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 128, paragrafo 1 e l’articolo 133 TFUE nonché con l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’Unione europea della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell’esercizio di una competenza propria, quale l’organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.

2)

L’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, l’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché l’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro, a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


  翻译: