30.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo)
(Causa C-742/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Membri delle forze armate - Applicabilità del diritto dell’Unione - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2, paragrafo 2 - Attività dei militari - Nozione di «orario di lavoro» - Periodo di guardia - Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore)
(2021/C 349/05)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: B. K.
Convenuta: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva:
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2) |
L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo. |