30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo)

(Causa C-742/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Membri delle forze armate - Applicabilità del diritto dell’Unione - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2, paragrafo 2 - Attività dei militari - Nozione di «orario di lavoro» - Periodo di guardia - Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore)

(2021/C 349/05)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B. K.

Convenuta: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva:

quando tale attività ha luogo nell’ambito della sua formazione iniziale, di un addestramento operativo o di un’operazione militare propriamente detta,

oppure quando essa costituisce un’attività particolare a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze della detta direttiva,

oppure quando risulta, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che tale attività è svolta nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l’adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme previste dalla detta direttiva,

oppure quando l’applicazione della detta direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell’orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.

2)

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


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