8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/24 |
Impugnazione proposta il 17 maggio 2019 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Italia/Commissione
(Causa C-390/19 P)
(2019/C 230/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, C. Colelli, avvocato dello Stato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Ungheria
Conclusioni
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Annullare, nella parte oggetto del presente appello, la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Repubblica Italiana contro Commissione europea, notificata in 13 marzo 2019, con la quale è stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dalla Repubblica italiana avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 53] (1). |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
VIOLAZIONE DEI REGG. N. 320/2006 E N. 968/2006. VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 14 NOVEMBRE 2013, CAUSE RIUNITE DA C-187/12 E C-189/12, SFIR E A. Con il primo motivo la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha erroneamente individuato il momento in cui andava verificato se i silos mantenuti negli zuccherifici destinatari dell’aiuto avessero o meno le caratteristiche di «impianto di produzione» e fosse, pertanto, legittimo o meno il loro mantenimento, nelle ipotesi di presentazione di istanze di aiuti finalizzati allo smantellamento totale degli impianti. |
2) |
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE DEFINITE NEL DOCUMENTO N. VI/5330/97 Con il secondo motivo la decisione è stata censurata in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto che nel caso di specie ricorressero entrambe le condizioni previste dall’allegato 2 alle linee guida ai fini della ricorrenza di uno dei «Casi limite» cui il legislatore eurounitario ha attribuito rilevanza al fine di escludere o ridurre la rettifica finanziaria, ha considerato legittima la decisione della Commissione di non applicare il «caso limite». |