16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 maggio 2019 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA e a.
(Causa C-399/19)
(2019/C 312/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Resistenti: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (1), paragrafo 1, lett. a), osta ad una norma nazionale che pone a carico dei soggetti autorizzati ai sensi della direttiva stessa i costi amministrativi complessivamente sostenuti dalla Autorità nazionale di regolamentazione per l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le funzioni, comprese quelle di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, attribuite all’Autorità nazionale di regolamentazione dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche (di cui alle direttive 2002/19/CE (2), 2002/20/CE, 2002/21/CE (3) e 2002/22/CE (4)); ovvero se le attività indicate nell’art. 12 paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2002/20/CE si esauriscono nella attività di «regolazione ex ante» svolta dall’Autorità nazionale di regolamentazione. |
2) |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE si interpreta nel senso che il rendiconto annuo dei costi amministrativi dell’Autorità nazionale di regolazione e dei diritti riscossi: a) può essere pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale, secondo le leggi nazionali di contabilità pubblica, nel quale sono stati riscossi i diritti amministrativi; b) consente all’ANR di apportare le «opportune rettifiche» anche con riferimento ad esercizi finanziari non immediatamente contigui. |
(1) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
(4) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51).