25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/26 |
Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA
(Causa T-236/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Programma “L’Europa per i cittadini” (2014-2020) - Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) - Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità - Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA - Candidatura presentata da un’associazione di fatto - Capacità processuale - Assenza di prova dell’esistenza giuridica - Irricevibilità»)
(2020/C 175/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e A. Kyratsou, agenti), Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e N. Durand, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riforma, da un lato, della decisione dell’EACEA, del 25 giugno 2018, che respinge la domanda di sovvenzione del ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014) e, dall’altro, della decisione di esecuzione C (2019) 572 final della Commissione, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). |
3) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’EACEA. |
4) |
Il Comité du Douzelage de Houffalize sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’EACEA, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
5) |
L’EACEA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |