8.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/55 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione
(Causa T-79/19)
(2019/C 131/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lantmännen ek för (Stoccolma, Svezia), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Svezia) (rappresentanti: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, lawyers, e R. Bachour, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1, della decisione C(2019) 743 final della Commissione, del 28 gennaio 2019, relativa ad un’opposizione alla divulgazione presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011 L 275, pag. 29) (Caso AT.40054 — Ethanol Benchmarks); e |
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condannare la convenuta a sostenere le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi di ricorso.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe le norme di diritto che regolano una procedura di transazione Le ricorrenti lamentano che gli strumenti giuridici che regolano la procedura di transazione dovrebbero prevenire la divulgazione dei documenti interessati. In particolare, gli articoli 10 bis, 15, paragrafo 1, lettera b) e 16 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 del 7 aprile 2004 (1), in combinato disposto, dovrebbero essere interpretati nel senso che limitano la divulgazione delle registrazioni dalle discussioni in vista di una transazione alla transazione stessa, a cui si può avere accesso esclusivamente a rigide condizioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento Le ricorrenti lamentano che la convenuta, mediante la sua prassi costante di escludere i documenti informali presentati nel contesto di discussioni in vista di una transazione dal fascicolo al quale hanno accesso altre parti e mediante specifiche rassicurazioni a tal fine nell’ambito delle discussioni in vista di una transazione avrebbe fatto sorgere nei ricorrenti un legittimo affidamento circa il trattamento confidenziale dei documenti di cui si tratta. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i principi di parità di trattamento e di parità delle armi Le ricorrenti lamentano che divulgando le registrazioni delle discussioni in vista di una transazione con la convenuta ad altre parti, quest’ultima avrebbe violato il principio di parità di trattamento, così facendo avrebbe posto le parti che partecipavano alla transazione in una posizione di svantaggio rispetto alle parti che hanno abbandonato dette discussioni. L’ingiustificato ampliamento dell’accesso al fascicolo avrebbe inoltre comportato una violazione del principio di parità delle armi, concedendo un vantaggio, nella relazione intrinsecamente antagonista tra i presunti autori della violazione per quanto riguarda future domande di risarcimento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione I ricorrenti, inoltre, lamentano che consentendo la divulgazione delle informazioni contestate, la decisione avrebbe consentito alla convenuta di adottare una politica totalmente incoerente, nella quale le ricorrenti sono soggette ad un trattamento notevolmente meno favorevole rispetto ai destinatari dell’insieme delle precedenti decisioni della convenuta. Così facendo, la decisione contestata dovrebbe essere considerata in violazione del diritto delle ricorrenti a che i loro casi siano trattati «in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole» dalle istituzioni dell’Unione europea come la convenuta, e ciò in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
5. |
Quinto motivo, in via subordinata, vertente sul fatto che sarebbe stata commessa un’errata qualificazione della natura giuridica nella motivazione Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, le ricorrenti chiedono che, supponendo, in definitiva, che il Tribunale concordi con la convenuta che i documenti contestati debbano essere divulgati alle altre imprese, la decisione contestata dovrebbe, in ogni caso, essere annullata a causa degli errori nella motivazione. La convenuta ha applicato il paragrafo 35 della comunicazione sulla transazione per concedere l’accesso ai documenti contestati. Il paragrafo 35 fa riferimento esclusivamente alle proposte di transazione, e non ai documenti di transazione, termine utilizzato nella decisione contestata. Allo scopo di rendere la motivazione internamente coerente, la decisione impugnata dovrebbe essere nuovamente redatta allo scopo di indicare tali documenti come parte della proposta di transazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L123, 27.4.2004, pag. 18).