22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di TR
(Causa C-416/20 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Eccezioni - Esecuzione obbligatoria - Pena pronunciata in contumacia - Fuga dell’imputato - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 8 e 9 - Diritto di presenziare al processo - Requisiti in caso di condanna in contumacia - Verifica al momento della consegna della persona condannata)
(2021/C 62/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
TR
con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Dispositivo
L’articolo 4 bis della decisione quadro 2009/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, sarà rispettato.