5.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-326/20)
(2020/C 329/07)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente in primo grado e in appello: SIA MONO
Resistente e ricorrente in appello: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari sono esenti da detta imposta a condizione che sia previsto di effettuare il pagamento di tali prodotti tramite mezzi diversi dai contanti, che il pagamento abbia di fatto avuto luogo e che il pagamento al fornitore sia stato effettuato dagli effettivi destinatari di detti prodotti. |
2) |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono fissare condizioni e limiti che, nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, subordinano l’esenzione dall’accisa per i prodotti sottoposti a detta imposta al requisito secondo cui l’acquirente di tali prodotti li abbia effettivamente pagati tramite mezzi diversi dai contanti. |