20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/45 |
Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione
(Causa T-52/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Destituzione - Decisione di reintegrazione - Domanda di annullamento - Non luogo a statuire - Domanda risarcitoria - Perdita di un'opportunità di essere promosso - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2023/C 63/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier, L. Radu Bouyon e T. Bohr, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea di reintegrarlo nel grado AD 8, scatto 5, in esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2018 nella causa CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU: T:2018:937), di cui sostiene di essere stato informato con la nota del 21 marzo 2019 e, per quanto necessario, della decisione del 21 ottobre 2019 che respinge il suo reclamo e, dall'altro, il risarcimento del danno che ha asseritamente subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
3) |
CX e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese. |