30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 103/33 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE)
(Causa T-60/20)
(2020/C 103/47)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: avv. A.-E. Malami
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo MASTIHACARE — Domanda di registrazione n. 1388895
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 25 novembre 2019, nel procedimento R 692/2019–1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
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annullare la decisione impugnata; |
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autorizzare la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio MASTIHACARE — domanda n. 1388895 — per tutti i prodotti appartenenti alla classe 3 cui si riferisce; |
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condannare l’EUIPO alle spese di giudizio conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/2001; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/2001 per difetto di motivazione dell’impugnata decisione della commissione di ricorso. |
(1) Regolamento (UE) 2017/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (GU 2017, L 154, pag. 1).