18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/57


Ricorso proposto il 20 ottobre 2020 — Leonine Distribution / Commissione

(Causa T-641/20)

(2021/C 19/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Leonine Distribution GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: J. Kreile, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 5515 final del 10 agosto 2020, che statuisce sulla legittimità di un atto dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la formulazione dei documenti dell’invito.

Si sostiene che detta formulazione non consente di concludere che la nazionalità degli «azionisti finali» e non solo degli azionisti diretti è decisiva per la classificazione della ricorrente come società europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente respinto la KKR European Fund IV LP in quanto proprietaria europea finale della LEONINE Distribution.

La ricorrente sostiene che già l’EACEA parte dal presupposto che la KKR European Fund IV LP debba essere considerata la «proprietaria finale» della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente basato la sua decisione sull’asserita mancanza di informazioni in merito alla struttura azionaria della KKR European Fund IV LP.

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità della ricorrente, non sarebbe importante la struttura dettagliata dei singoli investitori del fondo, ma unicamente una partecipazione maggioritaria — sicura — di azionisti europei.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei fatti del caso di specie e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1295/2013 (in prosieguo: il «regolamento Europa creativa») (2).

La Commissione avrebbe basato la sua decisione sull’asserzione non provata che il finanziamento richiesto sarebbe stato trasferito a paesi terzi;

la Commissione non avrebbe esaminato nella sua decisione gli obiettivi della normativa sul finanziamento.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con gli obiettivi degli orientamenti applicabili in materia di finanziamento.

Il rigetto dell’ammissibilità della ricorrente al finanziamento sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento Europa creativa.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con la nozione di «opera europea» del regolamento Europa creativa.

Il concetto di «opera europea», definito dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sarebbe da intendersi ampiamente e non sarebbe compatibile con l’interpretazione restrittiva della Commissione quanto all’ammissibilità al finanziamento.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe il principio di proporzionalità.

La concessione del finanziamento MEDIA, subordinatamente al suo utilizzo nel rispetto della normativa sul finanziamento, sarebbe stata un mezzo altrettanto efficace ma più mite.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di tenere conto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla ricorrente nella sua lettera del 15 luglio 2020.

La Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle osservazioni della ricorrente, in quanto esse non sono state presentate in ritardo e di conseguenza non potevano essere escluse.


(1)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU 2013, L 347, pag. 221).

(3)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).


  翻译: