18.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 19/57 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2020 — Leonine Distribution / Commissione
(Causa T-641/20)
(2021/C 19/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Leonine Distribution GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: J. Kreile, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 5515 final del 10 agosto 2020, che statuisce sulla legittimità di un atto dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (1); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la formulazione dei documenti dell’invito.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente respinto la KKR European Fund IV LP in quanto proprietaria europea finale della LEONINE Distribution.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente basato la sua decisione sull’asserita mancanza di informazioni in merito alla struttura azionaria della KKR European Fund IV LP.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei fatti del caso di specie e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1295/2013 (in prosieguo: il «regolamento Europa creativa») (2).
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con gli obiettivi degli orientamenti applicabili in materia di finanziamento.
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con la nozione di «opera europea» del regolamento Europa creativa.
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe il principio di proporzionalità.
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di tenere conto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla ricorrente nella sua lettera del 15 luglio 2020.
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(1) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU 2013, L 347, pag. 221).
(3) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).