25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/54 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Thunus e a. / BEI
(Causa T-666/20)
(2021/C 28/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, anche per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità in esso contenuta; |
di conseguenza:
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annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2020, decisione che fissa l'adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7 % per l'anno 2020 a partire dal 1o gennaio 2020 e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive; |
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condannare pertanto la convenuta
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se del caso, in mancanza di produzione spontanea, invitare la convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre i seguenti documenti:
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condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente due e quattro motivi relativi, da un lato, alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 e, dall'altro, alle decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020.
Per quanto riguarda la decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I delle condizioni di impiego (in prosieguo: lo «Staff Regulation I») e sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti. |
Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020:
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un adeguamento annuale delle retribuzioni (AGS) che copra almeno il costo dell'inflazione in Lussemburgo e sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I dello Staff Regulation I. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione e di negoziazione del Collegio. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
Per quanto riguarda la loro richiesta di risarcimento, i ricorrenti chiedono il versamento della differenza retributiva dovuta, ossia l'1 % dal 1o gennaio 2020 (ivi compresa l'incidenza di tale aumento sui benefici pecuniari), con gli interessi di mora.