25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/54


Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-666/20)

(2021/C 28/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, anche per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2020, decisione che fissa l'adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7 % per l'anno 2020 a partire dal 1o gennaio 2020 e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;

condannare pertanto la convenuta

al versamento, a titolo di risarcimento del danno materiale, (i) del saldo retributivo corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2020, ossia un aumento dell'1 %, per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; (ii) del saldo retributivo corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,7 % per il 2020 sull'importo delle retribuzioni da versare a partire dal gennaio 2020; (iii) di interessi di mora sui saldi retributivi dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso degli interessi di mora da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di tre punti;

se del caso, in mancanza di produzione spontanea, invitare la convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre i seguenti documenti:

la relazione del sottocomitato per le retribuzioni al Consiglio di amministrazione del dicembre 2019;

la nota della direzione del personale al Comitato direttivo del 19 novembre 2019, che comunica una versione modificata della relazione annuale sulle retribuzioni (CS-PERS/HRPLC/RRP/2019-030/BAHVBA) e la versione della relazione annuale sulle retribuzioni comunicata al Consiglio di amministrazione;

la nota del Segretario generale al Comitato direttivo del 28 novembre 2019 che comunica il piano operativo della BEI per il 2020 (SG/IS/PBA/2019-1506) e la versione del piano operativo della BEI per il 2020, come presentata al Consiglio di amministrazione nel dicembre 2019;

la decisione del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 (allegati 2 e 2 (ii) al PV/20/01);

la nota della direzione del personale del 31 gennaio 2020 (CS-PERS/HRPLC/RRP/2020-002/SGBA);

la decisione del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020 (MC-040-ADM-20200206);

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente due e quattro motivi relativi, da un lato, alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 e, dall'altro, alle decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I delle condizioni di impiego (in prosieguo: lo «Staff Regulation I») e sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.

Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un adeguamento annuale delle retribuzioni (AGS) che copra almeno il costo dell'inflazione in Lussemburgo e sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I dello Staff Regulation I.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione e di negoziazione del Collegio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la loro richiesta di risarcimento, i ricorrenti chiedono il versamento della differenza retributiva dovuta, ossia l'1 % dal 1o gennaio 2020 (ivi compresa l'incidenza di tale aumento sui benefici pecuniari), con gli interessi di mora.


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