Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 aprile 2024 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Direttiva 2014/49/UE – Sistemi di garanzia dei depositi (SGD) – Articolo 14, paragrafo 3 – Trasferimento delle attività di un ente creditizio dallo SGD di uno Stato membro allo SGD di un altro Stato membro – Trasferimento allo SGD dello Stato membro ospitante dei contributi versati allo SGD dello Stato membro d’origine nei dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività – Obbligo – Mancato trasferimento dei contributi – Effetto utile – Principio di leale cooperazione»
Nella causa C‑822/21,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 259 TFUE, proposto il 30 dicembre 2021,
Repubblica di Lettonia, rappresentata da J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuta da:
Repubblica di Estonia, rappresentata da M. Kriisa, in qualità di agente,
Repubblica di Lituania, rappresentata da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti,
Commissione europea, rappresentata da E. Ljung Rasmussen, A. Nijenhuis, K. Simonsson e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
intervenienti,
contro
Regno di Svezia, rappresentato da H. Shev e O. Simonsson, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Repubblica di Lettonia chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149) e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2 I considerando 3 e 37 della direttiva 2014/49 sono così formulati:
«(3) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. Alla luce dei costi economici complessivi del dissesto di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, è auspicabile prevedere non solo la funzione di rimborso dei depositanti, ma anche la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire [ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD)] di attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti sistemi. Tali misure dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.
(...)
(37) La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria».
3 L’articolo 10 della direttiva 2014/49, intitolato «Finanziamento degli SGD», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività.
I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti.
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.
Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo.
Se, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare è fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo.
Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8% dei depositi coperti».
4 L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Cooperazione all’interno dell’Unione», ai paragrafi 3 e 4 enuncia quanto segue:
«3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, sono trasferiti all’altro SGD. Tale disposizione non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un SGD a norma dell’articolo 4, paragrafo 5.
Se alcune delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale ente creditizio, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti.
4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, o all’articolo 4, paragrafi 8 e 10, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.
Se un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente alla presente direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo l’ente creditizio è ancora tenuto a contribuire al proprio SGD originario, ai sensi dell’articolo 10, in termini di finanziamenti ex ante ed ex post».
Normativa svedese
5 L’articolo 13 della lag om insättningsgaranti (legge sulla garanzia dei depositi, SFS 1995, n. 1571) stabilisce che l’autorità di garanzia decide a cadenza annuale l’importo dei contributi dovuti e che questi ultimi sono versati entro un mese dalla data di tale decisione.
6 In forza dell’articolo 14 di detta legge, quando un ente creditizio è trasferito, in tutto o in parte, e diventa soggetto a un altro SGD, i contributi da esso versati durante i dodici mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD.
Fatti
7 La Nordea Bank AB è un gruppo europeo di servizi finanziari con sede in Svezia e membro dello SGD svedese. Fino al 30 settembre 2017 tale gruppo operava in Estonia, in Lettonia e in Lituania mediante succursali.
8 Il 1º ottobre 2017, la Nordea Bank ha trasferito le attività delle sue succursali situate in questi tre Stati membri alle controllate della DNB Banka AS, stabilite in detti Stati. Lo stesso giorno, le attività di tali succursali sono passate dallo SGD svedese agli SGD estone, lettone e lituano.
9 Con decisione del 3 ottobre 2017, l’autorità di garanzia dei depositi svedese ha deciso di non trasferire allo SGD lettone contributi che erano stati versati allo SGD svedese dalla Nordea Bank, per i depositi connessi alle attività della sua succursale lettone (in prosieguo: la «decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese del 3 ottobre 2017»). In tale decisione, detta autorità ha ritenuto che, nel corso dei dodici mesi precedenti la data del trasferimento delle attività della sua succursale allo SGD lettone, ossia nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, la Nordea Bank non avesse versato alcun contributo allo SGD svedese, cosicché non erano soddisfatte le condizioni di trasferimento dei contributi, previste all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
10 In forza del diritto svedese, la Nordea Bank disponeva di un termine di un mese per effettuare il versamento del suo contributo annuale a decorrere da ciascuna decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese. Per il 2016, la decisione annuale di tale autorità è datata 2 settembre 2016 e la Nordea Bank ha versato allo SGD svedese il suo contributo il 30 settembre 2016. Per quanto riguarda il 2017, la Nordea Bank ha versato il suo contributo il 13 ottobre 2017, conformemente alla decisione annuale di detta autorità del 14 settembre 2017. Lo SGD svedese non ha quindi percepito alcun contributo tra il 1º ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, ossia il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento in questione.
11 Con decisioni analoghe a quella menzionata al punto 9 della presente sentenza, l’autorità di garanzia dei depositi svedese ha parimenti deciso di non trasferire agli SGD estone e lituano i contributi versati dalla Nordea Bank allo SGD svedese per i depositi connessi alle attività delle sue succursali estone e lituana.
12 La Repubblica di Lettonia non ha contestato la decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese del 3 ottobre 2017 dinanzi ai giudici svedesi.
13 Tuttavia, con lettera del 27 marzo 2019, l’autorità di garanzia dei depositi lettone ha invitato la Commissione europea a fornire il proprio punto di vista sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
14 Nella sua risposta comunicata con lettera del 9 ottobre 2020, la Commissione ha rilevato che la formulazione di tale disposizione era incompleta e che essa non prevedeva ipotesi di intervento specifiche nel caso in cui un’autorità nazionale di garanzia dei depositi adottasse la decisione di prorogare il termine di versamento dei contributi, lasciando così aperta la porta a interpretazioni divergenti di detta disposizione.
15 Le autorità di garanzia dei depositi dei tre Stati baltici hanno avviato un procedimento di mediazione con l’autorità di garanzia dei depositi svedese dinanzi all’Autorità bancaria europea (ABE), che ha chiuso il caso nel corso del 2019, senza che le parti avessero raggiunto un accordo.
Procedimento precontenzioso
16 Il 10 maggio 2021 la Repubblica di Lettonia, sulla base dell’articolo 259, secondo comma, TFUE, ha presentato una denuncia alla Commissione, chiedendole di emettere un parere motivato in quanto, essendosi rifiutato di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale, il Regno di Svezia aveva violato il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
17 Conformemente all’articolo 259, terzo comma, TFUE, la Commissione ha invitato il Regno di Svezia a presentare le sue osservazioni su tale denuncia.
18 Il 22 giugno 2021 il Regno di Svezia ha comunicato le proprie osservazioni scritte alla Commissione.
19 Il 1º luglio 2021 la Repubblica di Lettonia e il Regno di Svezia sono stati sentiti dalla Commissione. Il Regno di Svezia ha indicato che, se i contributi fossero stati versati nel corso dei dodici mesi precedenti il cambiamento di affiliazione allo SGD, l’importo dei contributi da trasferire allo SGD lettone sarebbe stato di circa EUR 500 000.
20 Il 30 luglio 2021 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui concludeva, da un lato, che il Regno di Svezia aveva violato l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che esso non aveva violato l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
Procedimento dinanzi alla Corte
21 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 dicembre 2021 la Repubblica di Lettonia ha proposto il presente ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 259 TFUE.
22 Nel suo ricorso, essa chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in quanto, essendosi rifiutato di trasferire allo SGD lettone i contributi che erano stati versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese, per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale, conformemente alla suddetta disposizione, il Regno di Svezia ha agito in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva e non ha garantito l’effetto utile delle disposizioni di quest’ultima;
– dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto, essendosi rifiutato di trasferire allo SGD della Lettonia i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank AB calcolati, per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento attività di detta succursale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il Regno di Svezia pregiudica l’integrazione del mercato unico e compromette così la fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione europea, che è un presupposto dell’integrazione transfrontaliera;
Qualora la Corte constati che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Repubblica di Lettonia chiede che la Corte voglia:
– ordinare al Regno di Svezia di porre fine all’infrazione constatata mediante il trasferimento dallo SGD svedese allo SGD lettone dell’importo totale dei contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank, da calcolare per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49;
– nel caso in cui l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 dovesse essere interpretato restrittivamente, indicare la compatibilità dello stesso con l’obiettivo della direttiva di cui trattasi e l’obbligo dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank, e
– condannare il Regno di Svezia alle spese.
23 Con decisioni del 19, 25 e 30 maggio 2022, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione, rispettivamente, sono state ammesse ad intervenire a sostegno della Repubblica di Lettonia.
24 La Repubblica di Estonia sostiene il primo, il terzo e il quinto capo delle conclusioni del ricorso.
25 La Repubblica di Lituania sostiene tutti i capi delle conclusioni del ricorso.
26 La Commissione sostiene il primo capo delle conclusioni del ricorso.
27 Il Regno di Svezia chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso della Repubblica di Lettonia e
– condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
28 In primo luogo, il Regno di Svezia contesta la ricevibilità del presente ricorso nella sua integralità. Tale Stato membro ritiene, in sostanza, che l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non possa essere messa in discussione nell’ambito di un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 259 TFUE. Da un lato, tale direttiva prevederebbe soltanto un’armonizzazione minima. Dall’altro lato, pur riconoscendo che l’articolo 259 TFUE non richiede l’esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali, il Regno di Svezia sottolinea che la decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese del 3 ottobre 2017 non è stata contestata dalla Repubblica di Lettonia dinanzi a un giudice svedese.
29 Il Regno di Svezia sottolinea, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il ricorso per inadempimento ha lo scopo di accertare le violazioni del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro e di farle cessare e che un ricorso è irricevibile se si limita a chiedere l’interpretazione del diritto dell’Unione. Orbene, il ricorso proposto dalla Repubblica di Lettonia mirerebbe soprattutto a chiarire l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
30 In secondo luogo, per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni relativo alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il Regno di Svezia rileva che, sebbene, nel corso dell’audizione del 1º luglio 2021, organizzata dalla Commissione, la Repubblica di Lettonia avesse invocato l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 e l’articolo 10 di tale direttiva, nelle conclusioni del suo ricorso tale Stato membro non ha affermato che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima disposizione. La Corte non potrebbe quindi esaminare se il Regno di Svezia sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione.
31 Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni relativo alla violazione del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’argomento dedotto a sostegno di tale capo delle conclusioni, il Regno di Svezia rileva che, nel corso del procedimento amministrativo, la Repubblica di Lettonia ha invocato una violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la Repubblica di Finlandia si sarebbe trovata in una situazione analoga a quella della Repubblica di Lettonia. Tale situazione sarebbe dovuta al fatto che, il 1º ottobre 2018, la Nordea Bank ha trasferito la propria sede sociale in Finlandia e che i contributi versati allo SGD svedese nel corso dei dodici mesi precedenti tale trasferimento sono stati trasferiti allo SGD finlandese con decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese. Orbene, nel suo ricorso, la Repubblica di Lettonia farebbe valere, a sostegno di tale capo delle conclusioni, che il Regno di Svezia, interpretando erroneamente la direttiva 2014/49, ha violato il principio di leale cooperazione. Il Regno di Svezia ritiene, di conseguenza, che la Repubblica di Lettonia abbia modificato la sua argomentazione rispetto a quella da essa fatta valere nel corso del procedimento amministrativo e che detto capo delle conclusioni, così come formulato, debba quindi essere respinto in quanto irricevibile.
32 Infine, quanto al terzo capo delle conclusioni, con il quale la Repubblica di Lettonia chiede alla Corte di ordinare al Regno di Svezia che i contributi di cui trattasi siano versati dallo SGD svedese allo SGD lettone, il Regno di Svezia sostiene che tale terzo capo delle conclusioni equivale a chiedere alla Corte di condannare il Regno di Svezia a versare un indennizzo. Orbene, poiché un ricorso per inadempimento non può avere ad oggetto una domanda siffatta, tale domanda dovrebbe essere respinta.
33 La Repubblica di Lettonia risponde, in primo luogo, che l’argomento del Regno di Svezia secondo cui la direttiva 2014/49 prevede solo un’armonizzazione minima non riguarda la ricevibilità ma il merito della causa.
34 In secondo luogo, essa sostiene che nessuna disposizione del diritto dell’Unione richiede l’esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali prima della proposizione di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.
35 In terzo luogo, essa afferma che la sua domanda di dichiarazione di inadempimento è fondata su una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva e fa valere che, nella sua denuncia del 10 maggio 2021, essa aveva chiesto alla Commissione di emettere un parere motivato, ai sensi dell’articolo 259, terzo comma, TFUE, riguardo all’obbligo dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank calcolati per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49. Essa non avrebbe quindi né ampliato né modificato nel suo ricorso l’oggetto della controversia.
36 In quarto luogo, essa sostiene che, con il suo terzo capo delle conclusioni, essa chiede alla Corte non già di condannare il Regno di Svezia a versare un indennizzo, bensì di ingiungerle di porre fine all’infrazione constatata. Infatti, secondo la Repubblica di Lettonia, l’inadempimento contestato al Regno di Svezia non solo deve essere constatato, ma deve altresì cessare. Orbene, tale cessazione potrebbe, nel caso di specie, soltanto prendere la forma di un versamento allo SGD lettone dei contributi rifiutati, il che non corrisponderebbe ad un indennizzo.
Giudizio della Corte
37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità del presente ricorso nel suo complesso, occorre rilevare, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del Regno di Svezia, vertente sul fatto che la direttiva 2014/49 prevede solo un’armonizzazione minima, che tale argomento, che si riferisce alla questione dell’interpretazione di tale direttiva, attiene alla fondatezza del ricorso per inadempimento. Detto argomento non riguarda quindi la ricevibilità di tale ricorso.
38 Per quanto riguarda, poi, la circostanza che la Repubblica di Lettonia non ha contestato la decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese del 3 ottobre 2017 dinanzi a un giudice svedese, è sufficiente rilevare che la ricevibilità di un ricorso per inadempimento proposto sulla base dell’articolo 259 TFUE non è subordinata all’esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali.
39 Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento del Regno di Svezia secondo cui il presente ricorso per inadempimento sarebbe irricevibile in quanto volto principalmente a chiarire l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 259 TFUE è diretto a far constatare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che è in violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia, C‑364/10, EU:C:2012:630, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
40 È vero che è irricevibile un ricorso a norma dell’articolo 259 TFUE che riguardi inadempimenti futuri ed eventuali o che si limiti a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia, C‑364/10, EU:C:2012:630, punto 68).
41 Tuttavia, con il suo ricorso, la Repubblica di Lettonia non si limita a chiedere un’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, essa chiede alla Corte di dichiarare che, rifiutandosi di trasferire allo SGD lettone i contributi che erano stati versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese, per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale, di cui a tale disposizione, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta disposizione, affinché quest’ultimo ponga fine all’asserito inadempimento e solo a tal fine la Repubblica di Lettonia sostiene, dinanzi alla Corte, che lo SGD svedese ha interpretato erroneamente la medesima disposizione.
42 Questo terzo argomento sollevato dal Regno di Svezia, diretto a contestare la ricevibilità del ricorso per inadempimento nel suo complesso, deve pertanto essere respinto.
43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ricevibilità dei capi delle conclusioni o degli argomenti invocati dalla Repubblica di Lettonia, occorre ricordare, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del Regno di Svezia secondo cui la Repubblica di Lettonia non può fondarsi, nel suo ricorso, su una violazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/49, che un ricorso proposto sulla base dell’articolo 259 TFUE è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale articolo e deve essere fondato sugli stessi motivi e mezzi dedotti nel corso di tale procedimento, cosicché una censura che non è stata formulata nella denuncia presentata alla Commissione è irricevibile nella fase del procedimento dinanzi alla Corte [v., per analogia, sentenze del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 78, e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 65 e giurisprudenza ivi citata].
44 Tuttavia, ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato [v., per analogia, sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].
45 Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari di quanto indicato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49 è stato invocato dalla Repubblica di Lettonia, nel corso del procedimento amministrativo avviato dinanzi alla Commissione, unicamente a sostegno della sua interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, al fine di dimostrare la violazione di quest’ultima disposizione, come risulta dal parere motivato della Commissione. Analogamente, nel ricorso, la ricorrente invoca l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto elemento del contesto in cui si inserisce l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/49, elemento che confermerebbe la sua interpretazione di quest’ultima disposizione, di cui, con il primo capo delle conclusioni, essa chiede alla Corte di constatare una violazione.
46 Pertanto, la Repubblica di Lettonia, invocando l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva nella motivazione del suo ricorso, per confermare la sua interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, non ha ampliato l’oggetto della controversia che era stato definito nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
47 Per quanto riguarda, poi, l’argomento del Regno di Svezia secondo cui il secondo capo delle conclusioni, come formulato nel ricorso, dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile in quanto la Repubblica di Lettonia, nel suo ricorso, avrebbe modificato il suo argomento a sostegno di tale capo delle conclusioni rispetto a quanto da essa sostenuto dinanzi alla Commissione, occorre ricordare che, con tale capo delle conclusioni, la Repubblica di Lettonia sostiene, in sostanza, che il rifiuto dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi di cui trattasi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese è contrario al principio di leale cooperazione nonché al principio di uguaglianza, dato che, in una situazione giuridica analoga, lo SGD svedese ha trasferito i contributi che aveva ricevuto allo SGD finlandese, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
48 Orbene, anche nella sua denuncia del 10 maggio 2021, la Repubblica di Lettonia aveva affermato che, con il suo rifiuto di trasferire i contributi in questione, il Regno di Svezia aveva violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE e il principio di parità di trattamento tra gli SGD degli Stati membri.
49 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Svezia, la Repubblica di Lettonia non ha modificato, nel suo ricorso, i suoi argomenti a sostegno di tale capo delle conclusioni rispetto a quanto essa aveva sostenuto nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
50 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del Regno di Svezia secondo cui il terzo capo delle conclusioni diretto a che la Corte condanni il Regno di Svezia a versare un indennizzo sarebbe irricevibile, occorre rilevare che, con tale capo delle conclusioni, la Repubblica di Lettonia chiede, in sostanza, alla Corte di ordinare al Regno di Svezia di porre fine all’infrazione constatata mediante il trasferimento, dallo SGD svedese allo SGD lettone, dell’importo totale dei contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese, per il periodo di dodici mesi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
51 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo cessare. Non si può quindi, ad esempio, chiedere alla Corte, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, di ingiungere ad uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].
52 Di conseguenza, poiché con il terzo capo delle conclusioni la Repubblica di Lettonia chiede alla Corte di ordinare al Regno di Svezia di versarle i contributi in questione, tale capo delle conclusioni eccede quanto può essere chiesto nell’ambito di un ricorso per inadempimento, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, e deve quindi essere dichiarato irricevibile.
53 La constatazione di cui al paragrafo precedente lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte, qualora quest’ultima ritenga che detto Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi per esso derivanti dai Trattati.
54 Infine, per quanto riguarda il quarto capo delle conclusioni, occorre rilevare che, con esso, la Repubblica di Lettonia chiede alla Corte «nell’ipotesi in cui l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 fosse interpretato restrittivamente, di indicare la sua compatibilità con l’obiettivo di tale direttiva e con l’obbligo dello [SGD] svedese di trasferire allo [SGD] lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank».
55 A tal riguardo, occorre ricordare che, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso e delle censure in esso enunciate sono di ordine pubblico, la Corte può esaminarle d’ufficio, conformemente all’articolo 150 del suo regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Commissione/Germania, C‑160/08, EU:C:2010:230, punto 40).
56 La domanda contenuta nel quarto capo del ricorso va oltre quanto può essere chiesto nell’ambito di un ricorso per inadempimento, in virtù della giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza.
57 Anche il quarto capo delle conclusioni deve quindi essere dichiarato irricevibile.
Nel merito
58 La Repubblica di Lettonia deduce due censure a sostegno del suo ricorso. Con la prima censura essa contesta al Regno di Svezia di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49. Con la sua seconda censura essa contesta a tale Stato membro di aver violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Sulla prima censura, vertente su una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49
– Argomenti delle parti
59 La Repubblica di Lettonia precisa, in via preliminare, di non contestare la trasposizione della direttiva 2014/49 nel diritto svedese, ma ritiene che il Regno di Svezia non abbia applicato correttamente gli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva essendosi rifiutato di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese, calcolati per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale allo SGD lettone.
60 A tal riguardo, la Repubblica di Lettonia, sostenuta dalle parti intervenienti, fa valere, anzitutto, che detta disposizione non deve essere interpretata restrittivamente e deve essere interpretata nel senso che un SGD, di cui diventa nuovo membro un ente creditizio, deve ricevere i contributi di tale ente creditizio che sono stati calcolati e versati per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento verso tale SGD, indipendentemente dal momento in cui sono stati effettivamente versati. L’elemento determinante sarebbe quindi il fatto che i contributi dell’ente creditizio versati allo SGD di origine siano stati calcolati e richiesti per il periodo di cui trattasi e non il momento in cui i contributi richiesti sono stati pagati o registrati nella contabilità di tale SGD.
61 Essa fa poi valere, ancora una volta, sostenuta dalle parti intervenienti, che, avendo privilegiato un’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 e essendosi rifiutato di trasferire i contributi di cui trattasi allo SGD lettone, il Regno di Svezia non avrebbe garantito l’effetto utile di tale disposizione e avrebbe compromesso la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva, la quale mirerebbe, secondo il suo considerando 3, a facilitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi finanziari, nonché a contribuire alla stabilità del sistema bancario e alla tutela dei depositanti.
62 Inoltre, l’approccio del Regno di Svezia minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri, dal momento che lo SGD di uno Stato membro, cui un membro di un SGD di un altro Stato membro intende aderire, non potrebbe più contare su un trasferimento di contributi da parte dello SGD di tale altro Stato membro.
63 La Repubblica di Lettonia sostiene, infine, che un obbligo generale di versare contributi annuali deriva anche dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49, che obbliga gli SGD degli Stati membri a costituire i loro mezzi finanziari disponibili mediante i contributi che i loro membri versano almeno annualmente. Orbene, come avrebbe rilevato la Commissione nel parere motivato, l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49 data dal Regno di Svezia lederebbe i diritti dello SGD dello Stato membro ospitante (in prosieguo: lo «SGD ricevente») che, a partire dalla data del trasferimento, deve assumersi la responsabilità dei depositi garantiti dell’ente creditizio.
64 La Repubblica di Estonia precisa, anzitutto, che, sebbene dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva risulti che spetta agli Stati membri stabilire con quale frequenza e in che momento devono essere versati i contributi, sarebbe chiaro che il prelievo e il versamento di tali contributi devono aver luogo almeno una volta all’anno. Pertanto, se uno Stato membro non garantisce che i contributi siano prelevati e versati almeno annualmente, esso non potrebbe rispettare il suo obbligo, derivante dall’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva, di garantire che, se un ente creditizio lascia il proprio SGD per quello di un altro Stato membro, i contributi da esso versati nei dodici mesi precedenti la fine della sua partecipazione allo SGD di origine siano trasferiti allo SGD ricevente.
65 Orbene, nel caso in esame, i contributi sarebbero stati versati allo SGD svedese in modo irregolare, poiché non gli sarebbe stato versato alcun contributo nei dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività della filiale lettone di Nordea Bank allo SGD lettone. Il Regno di Svezia, per adempiere gli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, avrebbe quindi dovuto ritenere che fossero stati versati contributi nel corso di tale periodo di dodici mesi.
66 La Repubblica di Estonia sostiene poi che, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 4, di tale direttiva, in forza del quale, se un ente creditizio prevede di passare da un SGD a un altro, conformemente a detta direttiva, esso rende nota la sua intenzione con almeno sei mesi di anticipo, l’autorità di garanzia dei depositi svedese poteva disporre, ben prima del trasferimento, dell’informazione secondo cui le attività della succursale della Nordea Bank sarebbero state trasferite dallo SGD svedese allo SGD lettone. Essa avrebbe quindi potuto vegliare alla riscossione dei contributi in modo che potesse essere adempiuto l’obbligo derivante dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
67 Infine, la Repubblica di Estonia ricorda che l’ABE ha sottolineato, nel suo parere dell’8 agosto 2019, sull’ammissibilità dei depositi, il livello di garanzia e la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, disponibile sul sito Internet di tale autorità, che la data in cui un ente creditizio decide di versare i suoi contributi pone problemi nella pratica. L’ABE avrebbe quindi proposto, in tale parere, di modificare l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, proposta che la Repubblica di Estonia sostiene, al fine di garantire la chiarezza giuridica ed evitare problemi analoghi a quelli incontrati nella presente causa.
68 La Commissione aggiunge che i contributi dovuti ogni anno a un SGD dai suoi membri, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49, possono essere considerati il corrispettivo della garanzia dei depositi per un certo periodo. L’obbligo, previsto all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, di trasferire i contributi qualora una parte delle attività di un ente creditizio passi ad un altro SGD sarebbe quindi fondato sulla regola di base relativa al finanziamento del sistema, enunciata all’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva. Sarebbe stata, infatti, intenzione del legislatore dell’Unione che, in caso di ristrutturazione di una banca, fossero sempre disponibili fondi per poter essere trasferiti allo SGD ricevente, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere gli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale sistema.
69 Inoltre, secondo la Commissione, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 mirerebbe a compensare l’aumento del rischio finanziario per lo SGD ricevente in caso di trasferimento, da un SGD a un altro, della responsabilità finanziaria di una parte dei depositi garantiti di un ente creditizio, ad esempio per la ristrutturazione dell’ente creditizio. Un’interpretazione diversa avrebbe gravi conseguenze per il completamento del mercato interno e minerebbe la fiducia nei confronti dello SGD e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri.
70 Il Regno di Svezia replica, anzitutto, che il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 è chiaro e inequivocabile. Esso prevede che i contributi versati nel periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento verso lo SGD ricevente siano trasferiti a detto SGD. Tale disposizione riguarda quindi l’importo totale dei contributi versati nel corso di tale periodo, indipendentemente dal periodo al quale essi si riferiscono.
71 In secondo luogo, neppure il contesto in cui si inserisce l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 confermerebbe l’interpretazione sostenuta dalla Repubblica di Lettonia e dagli intervenienti.
72 Il fatto che l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisca che i contributi devono essere versati almeno annualmente non significherebbe che un contributo, che è stato versato, possa essere considerato riferentesi ad un periodo specifico di dodici mesi. Non sarebbe neppure possibile ritenere che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49 imponga una data di pagamento specifica rispetto a un periodo di dodici mesi.
73 Per di più, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo almeno pari all’0,8% dell’importo dei depositi garantiti dei suoi membri. Pertanto, tale direttiva conferirebbe agli Stati membri un ampio margine di manovra per determinare l’importo dei contributi e, inoltre, la possibilità di non riscuotere contributi una volta raggiunto il livello-obiettivo. L’applicazione della possibilità di cessare la riscossione dei contributi dopo il raggiungimento del livello-obiettivo potrebbe infatti portare a casi in cui non sia necessario trasferire i contributi nell’ipotesi di trasferimento di attività. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49 non garantirebbe quindi sempre che siano disponibili fondi per essere trasferiti allo SGD ricevente, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione.
74 In terzo luogo, esisterebbero ragioni generali e sistemiche per applicare l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 nel modo in cui esso è formulato. Un’applicazione di questo tipo apporterebbe, infatti, chiarezza per quanto riguarda i fondi che possono essere oggetto di un trasferimento. Per contro, un’interpretazione secondo la quale si debba ritenere che tale disposizione riguardi pagamenti che non sono stati effettuati durante il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento comporterebbe un certo numero di ambiguità e sarebbe difficile da applicare.
75 In quarto luogo, il Regno di Svezia afferma che dal parere dell’ABE dell’8 agosto 2019, citato al punto 67 della presente sentenza, risulta che la riscossione dei contributi dei membri di un SGD, in forza della direttiva 2014/49, non tiene pienamente conto della responsabilità che può essere trasferita tra diversi SGD. Da tale parere risulterebbe altresì che l’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva non prevede una soluzione esaustiva per quanto riguarda il trasferimento di fondi e che l’ABE ha raccomandato, in tale contesto, di modificare tale disposizione. Pertanto, non si potrebbe rimediare alle lacune di detta disposizione mediante un’interpretazione delle disposizioni esistenti.
76 In quinto luogo, il Regno di Svezia rileva che, come risulta dal parere motivato della Commissione, in occasione di scambi avvenuti nell’ottobre 2020 tra le autorità di garanzia dei depositi dei tre Stati baltici e la Commissione, quest’ultima ha sottolineato che detta direttiva prevedeva un’armonizzazione minima per quanto riguarda il trasferimento dei contributi. Pertanto, la disposizione di cui trattasi dovrebbe essere interpretata solo in base al suo tenore letterale.
77 In sesto luogo, da un lato, esso fa valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non ha gravi conseguenze per il completamento del mercato interno. I contributi che possono essere trasferiti in virtù di tale direttiva raramente, infatti, sarebbero di entità tale da poter essere considerati essenziali affinché lo SGD ricevente possa adempiere i suoi obblighi. Pertanto, il fatto che lo SGD svedese non abbia trasferito contributi allo SGD lettone non avrebbe comportato un corrispondente aumento dei contributi prelevati da quest’ultimo SGD.
78 Dall’altro, l’interpretazione da esso sostenuta non implicherebbe un indebito vantaggio per lo SGD svedese. Esso ricorda, a tal riguardo, che il trasferimento delle attività della Nordea Bank, dallo SGD svedese allo SGD finlandese, ha comportato un versamento di contributi dallo SGD svedese allo SGD finlandese, poiché lo SGD svedese aveva ricevuto contributi durante il periodo di dodici mesi precedenti tale trasferimento. L’applicazione coerente dell’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva avrebbe prodotto risultati diversi semplicemente in funzione delle diverse circostanze di fatto.
– Giudizio della Corte
79 Con la sua prima censura, la Repubblica di Lettonia, sostenuta dagli intervenienti, contesta al Regno di Svezia di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, essendosi rifiutato, sulla base di un’interpretazione e di un’applicazione erronee di tale disposizione, di trasferire allo SGD lettone i contributi che la Nordea Bank aveva versato allo SGD svedese, in relazione ai depositi relativi alle attività della filiale lettone, per il periodo di 12 mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale filiale allo SGD lettone.
80 Il Regno di Svezia ritiene che tale rifiuto non costituisca un inadempimento, dal momento che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 esige che i contributi da trasferire siano stati versati durante il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento. Orbene, poiché la Nordea Bank non aveva versato alcun contributo per le attività della sua succursale lettone nel corso di detto periodo, secondo tale Stato membro, non erano soddisfatte le condizioni di tale disposizione.
81 Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C‑281/22, EU:C:2023:1018, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].
82 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/49, occorre ricordare che, ai sensi di tale comma, se alcune delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale ente creditizio, a eccezione di taluni contributi straordinari, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti.
83 Dall’espressione «i contributi versati» discende che tale disposizione si fonda sulla premessa secondo cui i contributi sono stati in linea di principio versati nel corso di tale periodo di dodici mesi e devono quindi essere trasferiti allo SGD ricevente in caso di trasferimento di attività verso un altro Stato membro. Tale interpretazione è corroborata dall’espressione «in proporzione» che stabilisce un nesso molto chiaro tra il trasferimento dei contributi e quello della garanzia dei depositi.
84 Pertanto, il tenore letterale di tale disposizione non consente di escludere che contributi relativi al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento, ma riscossi dallo SGD svedese al di fuori di tale periodo, debbano essere trasferiti allo SGD ricevente.
85 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, occorre rilevare che tale disposizione deve essere interpretata tenendo conto dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, che definisce le modalità di finanziamento degli SGD.
86 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, i mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Come rilevato dalla Commissione, da tale disposizione discende che i contributi versati dai membri allo SGD possono essere considerati un corrispettivo per la garanzia dei depositi per un determinato periodo.
87 Sarebbe pertanto in linea con l’economia del sistema di garanzia dei depositi che, in caso di trasferimento di talune attività da un ente creditizio in un altro Stato membro e, di conseguenza, del trasferimento della responsabilità dei depositi coperti allo SGD di tale altro Stato membro, anche il corrispettivo della garanzia dei depositi sia trasferito allo SGD ricevente.
88 Pertanto, l’effetto utile dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 esige che, al fine di rispettare l’obbligo derivante da tale disposizione, l’autorità di garanzia dei depositi svedese debba trasferire allo SGD lettone i contributi che le sono stati versati dalla Nordea Bank e che si riferiscono ai dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività della Nordea Bank verso lo SGD lettone, prendendo in considerazione i periodi ai quali si riferiscono i contributi della Nordea Bank, e non la data esatta nella quale tali contributi le erano stati versati.
89 È vero che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, invocato dal Regno di Svezia nelle sue memorie, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Di conseguenza, gli Stati membri possono decidere di non riscuotere più contributi una volta raggiunto il livello-obiettivo. Orbene, nel caso in cui uno Stato membro adottasse siffatta decisione, lo SGD di tale Stato potrebbe, in caso di trasferimento di attività da uno dei suoi membri allo SGD di un altro Stato membro, non avere alcun contributo da trasferire allo SGD ricevente, giacché esso stesso non avrebbe ricevuto alcun contributo.
90 Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49 sostenuta dal Regno di Svezia presuppone, da un lato, che il livello-obiettivo sia stato raggiunto e, dall’altro, che, in deroga al principio secondo cui un ente creditizio versa almeno annualmente un contributo allo SGD di cui è membro, uno Stato membro decida di non riscuotere contributi. La circostanza che, in una situazione del genere, non sia stato versato nei dodici mesi precedenti il trasferimento nessun contributo e esso non possa essere trasferito sarebbe una logica conseguenza di siffatta decisione di non reclamare il versamento di tali contributi, ed è irrilevante nelle situazioni in cui, al contrario, uno Stato membro non abbia adottato siffatta decisione e abbia chiesto il versamento di contributi per il periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento.
91 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, occorre rilevare che tale disposizione mira a compensare lo SGD ricevente per il rischio finanziario connesso al trasferimento dei depositi garantiti dell’ente creditizio. Tale obiettivo avvalora l’interpretazione secondo cui il Regno di Svezia avrebbe dovuto tener conto dei periodi ai quali si riferiscono i contributi versati dalla Nordea Bank e non della data esatta dei versamenti. Tale interpretazione è, infatti, l’unica in grado di garantire che un SGD di origine, che non sopporta più il rischio connesso ai depositi garantiti trasferiti in uno Stato membro diverso da quello dello SGD di origine, non conservi, come nel caso di specie, contributi versati relativi al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento per il solo motivo che sono stati versati a tale SGD successivamente a tale periodo.
92 Occorre ricordare, inoltre, che, come risulta dal suo considerando 3, tale direttiva mira, più in generale, da un lato, a tutelare i depositanti in caso di indisponibilità dei depositi costituiti presso un ente creditizio facente parte di un SGD e, dall’altro, a garantire la stabilità del sistema bancario, evitando fenomeni di ritiro in massa dei depositi non solo da un ente creditizio in difficoltà, ma anche da enti sani, a seguito di una perdita di fiducia del pubblico nella solidità di tale sistema (v., per analogia, sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
93 Orbene, solo l’interpretazione secondo la quale, in caso di trasferimento di attività da un ente creditizio verso un altro Stato membro, lo SGD d’origine, che non sopporta più il rischio legato ai depositi garantiti trasferiti, deve trasferire allo SGD ricevente tutti i contributi che gli sono stati versati da tale ente creditizio e che si riferiscono al periodo di dodici mesi precedenti tale trasferimento contribuisce alla realizzazione di tale duplice obiettivo in quanto consente allo SGD ricevente di percepire un corrispettivo per il rischio connesso ai depositi garantiti trasferiti, il che contribuisce alla sua stabilità finanziaria e alla tutela dei depositanti degli enti creditizi affiliati a tale SGD.
94 Tale interpretazione è infine corroborata dal considerando 37 della direttiva 2014/49, il quale menziona la solidarietà tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria. Pertanto, l’adesione di un nuovo ente creditizio in seno a un SGD aumenterà automaticamente l’ammontare complessivo dei depositi coperti e potrà comportare una richiesta di versamento di contributi in seno a detto SGD. L’arrivo di tale nuovo ente dovrebbe pertanto essere accompagnato dal trasferimento dei contributi che ha versato allo SGD di origine e che si riferiscono al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento, affinché possa contribuire alla solidarietà all’interno dello SGD ricevente.
95 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre accogliere la prima censura e dichiarare che, essendosi rifiutando di trasferire allo SGD lettone i contributi che erano stati versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese e che si riferiscono al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale verso lo SGD lettone, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e del principio della parità di trattamento
– Argomenti delle parti
96 La Repubblica di Lettonia, sostenuta dalla Repubblica di Lituania, fa valere che il rifiuto da parte dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank per il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 è contrario al principio di leale cooperazione nonché al principio di parità di trattamento, dato che lo SGD svedese ha trasferito, in una situazione giuridica analoga, contributi che aveva ricevuto dalla Nordea Bank allo SGD finlandese, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, a seguito del trasferimento della sede della Nordea Bank in Finlandia.
97 Il Regno di Svezia replica che, poiché il trasferimento della sede legale della Nordea Bank in Finlandia è avvenuto il 1° ottobre 2018 e i contributi erano stati versati allo SGD svedese il 13 ottobre 2017 e il 28 settembre 2018, tali contributi sono stati versati durante il periodo di 12 mesi precedenti il trasferimento, vale a dire il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Pertanto, lo SGD svedese avrebbe applicato, in tal caso, anche l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, conformemente al suo tenore letterale, coerentemente con l’applicazione di tale disposizione fatta nella decisione dell’autorità di garanzia dei depositi svedese del 3 ottobre 2017. La differenza di risultato constatata deriverebbe quindi esclusivamente dal momento in cui hanno avuto luogo i versamenti. Il Regno di Svezia contesta quindi l’affermazione della Repubblica di Lettonia secondo cui esso avrebbe agito in modo sleale, pur avendo applicato tale disposizione in modo uniforme.
– Giudizio della Corte
98 Occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che un inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere constatato solo se riguarda comportamenti distinti da quelli che costituiscono la violazione degli obblighi specifici contestata allo Stato membro [sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/Danimarca (DOP Feta), C‑159/20, EU:C:2022:561, punto 75 e giurisprudenza ivi citata].
99 Orbene, come indicato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, dall’argomentazione della Repubblica di Lettonia, riassunta al punto 96 della presente sentenza, risulta che, con la sua seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, tale argomento riguarda il rifiuto dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della Nordea Bank per il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, ossia il medesimo comportamento che costituisce la violazione dell’obbligo specifico contenuto in quest’ultima disposizione.
100 Non si può pertanto constatare un inadempimento dell’obbligo generale previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE distinto dall’inadempimento già constatato dell’obbligo più specifico al quale il Regno di Svezia era tenuto in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
101 L’argomento della Repubblica di Lettonia, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, riguarda altresì il rifiuto dello SGD svedese di trasferire allo SGD lettone i contributi di cui trattasi, cosicché non si può neppure constatare una violazione distinta di tale principio, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni.
102 Da quanto precede risulta che occorre respingere la seconda censura.
103 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che il Regno di Svezia, essendosi rifiutato di trasferire allo SGD lettone i contributi che erano stati versati dalla succursale lettone della Nordea Bank allo SGD svedese e che si riferiscono al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale verso lo SGD lettone, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
Sulle spese
104 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte sopporta le proprie spese, a meno che la Corte ritenga giustificato, alla luce delle circostanze, che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
105 Nel caso di specie, sia la Repubblica di Lettonia sia il Regno di Svezia hanno chiesto la condanna dell’altra parte alle spese. Inoltre, il Regno di Svezia è rimasto soccombente nell’ambito della prima censura dedotta dalla Repubblica di Lettonia, e quest’ultima nell’ambito della sua seconda censura.
106 Di conseguenza, si deve disporre che la Repubblica di Lettonia e il Regno di Svezia sopportino le proprie spese.
107 In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, ai sensi del quale le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Svezia, essendosi rifiutato di trasferire al sistema di garanzia dei depositi (SGD) lettone i contributi che erano stati versati dalla succursale lettone della Nordea Bank AB allo SGD svedese e che si riferiscono al periodo di dodici mesi precedenti il trasferimento delle attività di tale succursale verso lo SGD lettone, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Repubblica di Lettonia, il Regno di Svezia, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.