7.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 64/6


Impugnazione proposta il 23 giugno 2021 dall’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR / EUIPO

(Causa C-382/21 P)

(2022/C 64/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Hanf, D. Gája, E. Markakis, V. Ruzek, agenti)

Altra parte nel procedimento: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021 nella causa T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/ EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport);

respingere integralmente il ricorso della ricorrente in primo grado diretto contro la decisione impugnata della terza commissione di ricorso nel procedimento R 573/2019-3;

condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO, ricorrente in sede di impugnazione, invoca un motivo di impugnazione relativo a una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 (1), che solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

La sentenza impugnata violerebbe l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, poiché, contrariamente alla formulazione chiara e inequivocabile di tale disposizione, affermerebbe che quest’ultima non disciplina (lacuna legis) il caso in cui una priorità riguardante un disegno o un modello comunitario registrato si basi su un «brevetto» anteriore. Così facendo, il Tribunale avrebbe ignorato la decisione chiara e inequivocabile del legislatore dell’Unione, espressa in tale disposizione, di escludere i brevetti come fondamento per le rivendicazioni di priorità in relazione ai disegni e ai modelli comunitari registrati e di limitare siffatte rivendicazioni ai soli disegni o modelli o modelli di utilità anteriori.

La sentenza impugnata violerebbe inoltre l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, avendo sostituito la normativa espressa ed esaustiva da esso prevista con un ricorso diretto all’articolo 4 della convenzione di Parigi (2). Il riconoscimento — che necessariamente ne risulterebbe — di un effetto diretto della disposizione dell’articolo 4 della convenzione di Parigi sarebbe contrario alla giurisprudenza consolidata della Corte, secondo cui né tale convenzione né l’accordo TRIPS (3) sarebbero idonei a far sorgere diritti che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici dell’Unione europea sulla base del diritto dell’Unione.

Infine, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, avendo inoltre sostituito la normativa espressa ed esaustiva da esso prevista con un’interpretazione erronea dell’articolo 4 della convenzione di Parigi. Tale convenzione non conterrebbe alcuna base giuridica che consenta di avvalorare le constatazioni del Tribunale secondo cui la rivendicazione di priorità di un disegno o di un modello comunitario registrato potrebbe essere fondata su un brevetto entro un termine di rivendicazione di priorità di dodici mesi.

I principi fondamentali relativi al rapporto tra il diritto internazionale e il diritto dell’Unione, che sono stati ignorati nella sentenza impugnata, servirebbero, tra l’altro, a tutelare l’equilibrio istituzionale e l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione e occuperebbero una posizione costitutiva importante per l’ordinamento giuridico dell’Unione. La sentenza impugnata non avrebbe effetti solo sulla questione delle rivendicazioni di priorità per la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, ma costituirebbe anche un precedente per tutti gli ambiti di regolamentazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo TRIPS.

Ammissione dell’impugnazione

Con ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 10 dicembre 2021, l’impugnazione è stata integralmente ammessa.


(1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

(2)  Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma (Svezia) il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi).

(3)  Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU 1994, L 336, pag. 214) (in prosieguo: l’accordo TRIPS).


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