16.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/30 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — SV / BEI
(Causa T-311/21)
(2021/C 329/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SV (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l’anno 2019; |
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annullare la decisione del Capo del servizio giuridico del 26 giugno 2020, con la quale è stato confermato il rapporto di valutazione per l’anno 2019 nell’ambito del riesame della valutazione eseguito dal Direttore generale, nonché la decisione del Direttore generale del personale del 22 febbraio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo avanzata dal ricorrente; |
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risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito dallo stesso, come descritto nel ricorso; |
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risarcire il ricorrente per il danno non patrimoniale, valutato equitativamente in EUR 5 000; |
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condannare la convenuta alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di un riesame completo del rapporto di valutazione — Violazione delle EIB Implementing Rules (norme di attuazione della BEI)
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittima valutazione del tasso di rendimento assoluto degli obiettivi e delle competenze del ricorrente — Violazione delle Performance Management (PM) guidelines (linee guida per la gestione della performance).
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e della sezione 3.4 delle PM guidelines.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sulla mancanza di una equa, obiettiva ed esaustiva valutazione del rendimento assoluto del ricorrente — Violazione del dovere di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Violazione delle PM guidelines.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sul manifesto errore di valutazione relativo alla valutazione da parte del dirigente e, in particolare, alla mancata promozione alla funzione di livello D.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.
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