16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/30


Ricorso proposto il 1o giugno 2021 — SV / BEI

(Causa T-311/21)

(2021/C 329/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SV (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l’anno 2019;

annullare la decisione del Capo del servizio giuridico del 26 giugno 2020, con la quale è stato confermato il rapporto di valutazione per l’anno 2019 nell’ambito del riesame della valutazione eseguito dal Direttore generale, nonché la decisione del Direttore generale del personale del 22 febbraio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo avanzata dal ricorrente;

risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito dallo stesso, come descritto nel ricorso;

risarcire il ricorrente per il danno non patrimoniale, valutato equitativamente in EUR 5 000;

condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un riesame completo del rapporto di valutazione — Violazione delle EIB Implementing Rules (norme di attuazione della BEI)

Il ricorrente sostiene che il Capo del servizio giuridico non ha proceduto ad un riesame completo della valutazione della prestazione lavorativa, come richiesto dalle EIB Implementing Rules, ma ha limitato la propria valutazione ad un controllo marginale, ridotto alla mera verifica dell’eventuale presenza di un manifesto errore di valutazione nel rapporto. Analogamente si sostiene che il Direttore generale del personale ha omesso di procedere ad un riesame completo della valutazione della prestazione lavorativa, in violazione di quanto stabilito dalle EIB Implementing Rules.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittima valutazione del tasso di rendimento assoluto degli obiettivi e delle competenze del ricorrente — Violazione delle Performance Management (PM) guidelines (linee guida per la gestione della performance).

La valutazione assoluta degli obiettivi e delle competenze effettuata dal dirigente del ricorrente viola le PM guidelines, in quanto è basata su una valutazione comparativa estesa alla Divisione, al Dipartimento ed alla Direzione generale in luogo di una valutazione dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate dal ricorrente in termini assoluti. Tale erronea valutazione è stata in seguito approvata ed applicata dal Capo del servizio giuridico e dal Direttore generale del personale, il che ha reso altrettanto illegittima la loro decisione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e della sezione 3.4 delle PM guidelines.

Si sostiene che la convenuta non ha motivato correttamente il rapporto di valutazione, giacché tale rapporto non documenta il colloquio intercorso tra il ricorrente e il suo dirigente e le ragioni indicate nella motivazione non sono sufficienti per la comprensione dell’attribuzione di punteggi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.

4.

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sulla mancanza di una equa, obiettiva ed esaustiva valutazione del rendimento assoluto del ricorrente — Violazione del dovere di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Violazione delle PM guidelines.

Il ricorrente ritiene che la valutazione eseguita dal suo dirigente e approvata dal Capo del servizio giuridico e dal Direttore generale del personale non abbia tenuto nella debita considerazione tutti i fattori e risulti inficiata da manifesti errori.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sul manifesto errore di valutazione relativo alla valutazione da parte del dirigente e, in particolare, alla mancata promozione alla funzione di livello D.

Il ricorrente sostiene di aver pienamente soddisfatto i requisiti per la promozione, in particolare perché egli ha raggiunto buoni risultati nella sua attuale qualifica, ha la capacità e la potenzialità per svolgere attività ad un livello superiore, come confermatogli in varie occasioni dal suo dirigente, ed ha dimostrato la propria motivazione a rivestire funzioni di livello superiore, specialmente in considerazione del fatto che ha costantemente esercitato corrispondenti responsabilità di livello superiore. Si sostiene che la convenuta ha omesso di motivare la propria decisione di non promuovere il ricorrente. Tale motivazione manca sia nella decisione del Capo del servizio giuridico sia nella decisione del Direttore generale del personale.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

I risultati della valutazione della prestazione lavorativa del 2019 non rispecchiano il colloquio individuale su tale prestazione e sono giunti del tutto inaspettati.


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